Art. 9. Repertorio delle notizie economiche e amministrative 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.
Note all'art. 9: - Per l'art. 8, comma 8, lettera d) della legge n. 580/1993 vedi note alle premesse. - Per il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 vedi note alle premesse. - Il R.D. 4 gennaio 1925, n. 29 (Approvazione del regolamento generale per l'attuazione del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle camere di commercio e industria del Regno), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1925. - Il testo dell'art. 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) e' il seguente: "Art. 29. - (1) Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. (2) Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono cosi' ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. (3) Il diritto annuale istituito con l'art. 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione aIl'attivita' istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare. (4) Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali. (5) Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche o piu' unita' locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, e' dovuto per ogni esercizio o unita' locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali. (6) Le tariffe dei diritti di segreteria previste dall'art. 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento. (7) Le voci sub 16-bis, 17 e 17-bis di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti; '17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere all'atto della domanda e sempreche' non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, lire 20.000'; '18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, lire 80.000'. (8) Il diritto fisso istituito dall'art 35, quarto comma, del citato decreto-legge n. 786 del 1981, e' riscosso secondo le seguenti misure: a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni lire 60.000; b) bilanci lire 48.000; c) altri atti lire 24.000. (9) Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle camere di commercio stesse". - Il regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993 relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 196/1/2/3 del 5 agosto 1993.