Art. 9.
        Repertorio delle notizie economiche e amministrative
 1.  In  attuazione  dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n.
580,  presso  l'ufficio  e'  istituito  il  repertorio  delle notizie
economiche ed amministrative (REA).
  2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
    a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la
cui  denuncia  alla  camera  di  commercio  sia  prevista dalle norme
vigenti,  purche'  non  obbligati  all'iscrizione  in  albi tenuti da
ordini o collegi professionali;
    b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel
territorio nazionale unita' locali.
  3.  Il  REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le
quali  e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa
utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio
decreto  4  gennaio  1925,  n.  29, dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio  1983,  n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile  1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia'
iscritte  o  annotate  nel registro delle imprese e nelle sue sezioni
speciali.  Con  decreto  del Ministro, d'intesa con il Ministro delle
risorse  agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le
imprese  agricole,  sono  indicate le notizie di carattere economico,
statistico,  amministrativo  che l'ufficio puo' acquisire, invece che
dai  privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni
e  dei  concessionari  di  pubblici servizi secondo le norme vigenti,
nonche'  dall'archivio  statistico  delle imprese attive costituito a
norma  del  regolamento  CEE  n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite
modalita'  semplificate  per  la  denuncia delle notizie di carattere
economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati
nelle sezioni speciali.
  4.  L'esercente  attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora
non  compresi  negli  archivi  di  cui  al comma 3, i dati colturali,
l'estensione   e  la  tipologia  dei  terreni  con  i  relativi  dati
catastali,  la  tipologia  degli allevamenti del bestiame, secondo il
modello  approvato  con  decreto  del  Ministro,  di  concerto con il
Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  5.  Il  REA  e'  gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto
delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria
elettronica  del  REA  dei  dati  contenuti  nella  denuncia, redatta
secondo il modello approvato dal Ministro.
 
          Note all'art. 9:
            - Per l'art. 8,  comma  8,  lettera  d)  della  legge  n.
          580/1993 vedi note alle premesse.
             -  Per il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 vedi note alle
          premesse.
             -  Il  R.D.  4  gennaio  1925,  n.  29 (Approvazione del
          regolamento   generale   per   l'attuazione    del    regio
          decreto-legge  8  maggio  1924,  n.   750, sull'ordinamento
          delle camere di commercio e industria del Regno), e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 24 del 30 gennaio
          1925.
             - Il testo dell'art. 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55,
          convertito   nella   legge   26   aprile   1983,   n.   131
          (Provvedimenti  urgenti per il settore della finanza locale
          per l'anno 1983) e' il seguente:
             "Art. 29. - (1) Per l'anno 1983 alle camere di commercio
          sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria  somme  di
          importo  pari  a  quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi
          dell'art. 33, primo comma, del  decreto-legge  22  dicembre
          1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26
          febbraio 1982, n. 51.
             (2)  Le  somme  spettanti  alle  camere di commercio, ai
          sensi del precedente comma, sono  cosi'  ripartite  tra  le
          stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in
          proporzione  alle  rispettive  entrate spettanti per l'anno
          1979 ai sensi dell'art. 13 del  decreto-legge  10  novembre
          1978,  n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8
          gennaio 1979, n. 3.
             (3) Il diritto annuale istituito con  l'art.  34,  primo
          comma,   del   decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  786,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  26  febbraio
          1982,  n. 51, e' aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con
          deliberazione delle giunte camerali, da un  minimo  del  10
          per  cento  ad  un  massimo del 100 per cento, in relazione
          aIl'attivita' istituzionale ed al programma  di  intervento
          promozionale  che  ciascuna camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura intende effettuare.
             (4) Le rappresentanze in Italia di ditte  estere  e  gli
          enti  non  aventi forma societaria sono tenuti al pagamento
          di  un  diritto  pari  a  quello  fissato  per   le   ditte
          individuali.
             (5)  Nel  caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia
          oltre  alla  sede  principale  piu'  esercizi  commerciali,
          industriali  o  di altre attivita' economiche o piu' unita'
          locali, in luogo del diritto  previsto  dal  secondo  comma
          dell'art.  34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786, e' dovuto  per  ogni  esercizio  o  unita'  locale  un
          diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte
          individuali.
             (6)  Le  tariffe  dei  diritti  di  segreteria  previste
          dall'art. 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.
          786,  sono  aumentate  del  20 per cento. Per i diritti sui
          certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti  ditte
          di  altre  province dette tariffe sono aumentate del 30 per
          cento.
             (7) Le voci sub 16-bis, 17 e 17-bis di cui alla  tabella
          allegata   al  decreto-legge  23  dicembre  1977,  n.  973,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  27  febbraio
          1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti;
             '17)  diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed
          elenchi tenuti presso le camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura, da corrispondere all'atto della
          domanda e sempreche' non si applichi il diritto previsto al
          n. 18 per le iscrizioni che comportino  il  superamento  di
          esami, lire 20.000';
             '18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per
          l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli,
          albi  ed  elenchi  tenuti  presso  le  camere di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, nonche'  diritto  per
          l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che
          comporti  il  superamento  di  esami  davanti  ad  apposita
          commissione, lire 80.000'.
             (8) Il  diritto  fisso  istituito  dall'art  35,  quarto
          comma,  del  citato  decreto-legge  n.  786  del  1981,  e'
          riscosso secondo le seguenti misure:
               a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni lire
          60.000;
               b) bilanci lire 48.000;
               c) altri atti lire 24.000.
             (9)  Tutte  le  somme  pagate  a  titolo   di   sanzione
          amministrativa  anche  in  misura  ridotta,  per il mancato
          adempimento  alle  leggi  e  regolamenti  vigenti  per   la
          presentazione   alle   camere   di   commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura delle denunce al  registro  delle
          ditte sono dovute alle camere di commercio stesse".
             - Il regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993 relativo
          al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di
          imprese  utilizzati  a  fini statistici e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L.
          196/1/2/3 del 5 agosto 1993.