Art. 9.
                      Trasferimento degli oneri
  1.  Il  trasferimento  degli  oneri  dall'ente  che,  in  base alla
normativa  precedentemente  in  vigore,  era tenuto a provvedere alla
fornitura  dell'edificio  scolastico,  a  quello  competente ai sensi
dell'articolo   3,  avviene  secondo  le  disposizioni  previste  dal
presente articolo.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con i
Ministri  del  tesoro  e della pubblica istruzione, da adottare entro
sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati  gli  oneri di parte corrente comunque sostenuti in media
nell'arco  del  triennio  finanziario  precedente,  esclusi quelli di
manutenzione  straordinaria,  da  ciascun comune per il funzionamento
degli  edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle
province  ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri
e delle modalita' di determinazione degli oneri stessi, da effettuare
sentite l'ANCI e l'UPI.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i
Ministri  del  tesoro  e della pubblica istruzione, da adottare entro
sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati   gli   oneri   comunque  sostenuti,  esclusi  quelli  di
manutenzione  straordinaria,  dallo  Stato  e,  nel caso in cui siano
proprietari  dell'immobile,  dalle  istituzioni  scolastiche,  per il
funzionamento   degli   edifici   scolastici,  la  cui  competenza  a
provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3.
  4.  In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si
provvede  al  trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle
province mediante convenzione tra gli enti interessati.