Art. 9
                          (DSS coordinato)
1.  In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro
   ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando
   nello stesso luogo di lavoro  sono  presenti  lavoratori  di  piu'
   imprese,  l'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, si
   applica limitatamente al comma 1, lettera a).
2. Nei casi di cui al comma 1:
   a) Ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione  di
      cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994;
   b)  il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i
      rischi derivanti dal complesso delle attivita'  e  le  relative
      misure  di  prevenzione  e  di  protezione, e predispone un DSS
      coordinato, contenente le  indicazioni  previste  dall'articolo
      10,  nel  quale  sono  specificati  l'obiettivo, le misure e le
      modalita' di attuazione del coordinamento;
   c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti
      per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di  cui  alla
      lettera  b),  divenendone  responsabili  per l'attuazione della
      parte di specifica competenza.