Art. 9
(Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta)

    1.  All'articolo  4,  comma  8-bis,  del decreto-legge 23 gennaio
1993,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993,   n.   75,  come  sostituito  dall'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge  29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27  giugno  1994,  n.  413, riguardante la facolta' dei
sostituti  d'imposta  di  prestare  assistenza  fiscale ai lavoratori
dipendenti,   il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ai
sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a venti e' data
facolta'  di  prestare  assistenza  fiscale,  qualora i dipendenti ne
facciano richiesta.".
    2. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma
15, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta nei confronti
dell'amministrazione finanziaria, e' sostituito dal seguente: "15. Il
sostituto  d'imposta,  eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e
14   del   presente  articolo  ed  adempiuti  gli  obblighi  indicati
nell'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre   1973,   n.   600,  deve  trasmettere  all'amministrazione
finanziaria,  entro  il  mese  di  luglio,  le apposite dichiarazioni
ricevute,  rispettando  i  termini  e  le  modalita' stabiliti con il
decreto  di cui all'articolo 8 del citato decreto n. 600 del 1973. La
trasmissione  delle  dichiarazioni  deve  avvenire  con  le modalita'
previste  dall'articolo 12 del citato decreto n. 600 del 1973, per la
presentazione   delle   dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta.  Il
sostituto   d'imposta   deve   inoltre   inviare  all'amministrazione
finanziaria  le  schede  per  la scelta della destinazione dell'8 per
mille  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma
10.".
    3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui alla legge 2 gennaio
1997,   n.   2   concernente  norme  per  la  regolamentazione  della
contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.
 
          Note all'art. 9:
            -  Si riporta  il testo   dell'art.   4, comma   8  -bis,
          del  D.L.  23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni  in materia
          di imposte sui redditi, sui trasferimenti  di  immobili  di
          civile  abitazione, di termini per la definizione agevolata
          delle  situazioni     e   pendenze   tributarie,   per   la
          soppressione  della    ritenuta sugli   interessi, premi ed
          altri frutti derivanti da    depositi  e    conti  correnti
          interbancari,    nonche'  altre disposizioni   tributarie),
          come   modificato dal   presente   articolo:    "8-bis.  Ai
          sostituti  di  imposta con  un numero di dipendenti  fino a
          venti  e' data  facolta' di  prestare assistenza   fiscale,
          qualora    i  dipendenti  ne facciano richiesta. A tal fine
          occorre fare riferimento al numero di dipendenti  esistenti
          alla  data  del  31 dicembre dell'anno precedente  a quello
          nel  corso    del  quale     dovrebbe  essere      prestata
          l'assistenza.  Resta    fermo  l'obbligo   di effettuare le
          operazioni di cui  alla lettera  d)  del comma   13    dell
          'art.  78  della legge  30 dicembre 1991, n. 413".
            - Si  riporta il testo vigente  dell'art. 78, commi 13  e
          14, della citata legge n. 413/1991:
             "13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:
            a)  di  ricevere   le apposite dichiarazioni e le  schede
          indicate nel comma 10;
               b) di controllarne la regolarita' formale;
            c)  di  eseguire  la  liquidazione  delle   imposte   sui
          redditi   e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario
          nazionale;
            d)   di effettuare   i conseguenti    conguagli  rispetto
          alle  ritenute  d'acconto    operate  e    ai    versamenti
          d'acconto  effettuati      nell'anno   d'imposta   cui   la
          dichiarazione si riferisce;
            e)  di provvedere  alla conservazione delle dichiarazioni
          di cui al comma 10.
             13-bis. (Omissis)
            14. Il debito o   credito conseguente  alla  liquidazione
          dell'imposta  e',  rispettivamente, aggiunto  o  detratto a
          carico delle   ritenute d'acconto relative   al  periodo  d
          'imposta  in  corso al   momento della presentazione  della
          dichiarazione.   Il prospetto    della  liquidazione  delle
          imposte, contenente gli elementi  di calcolo e il risultato
          del  conguaglio    finale,  deve    essere  consegnato   al
          dichiarante    entro  il  mese  di  aprile.  Alle  ritenute
          d'acconto  relative  al  periodo d'imposta in corso debbono
          essere  aggiunti,  alle  rispettive    scadenze,  anche   i
          versamenti d'acconto dovuti".
            -  Per  il  testo  dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973, si
          veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.
            - Per il testo dell'art. 12  del D.P.R. n.  600/1973,  si
          veda l'art.  7 del presente decreto legislativo.
            -  Si riporta il testo vigente dell'art. 21 del D.P.R. n.
          600/1973:
            "Art.   21    (Scritture    contabili    dei    sostituti
          d'imposta).    -    I  soggetti  indicati   nel terzo comma
          dell'art. 13 devono  indicare nel libro  matricola   tenuto
          ai    sensi della   vigente   legislazione  sul lavoro, per
          ciascun dipendente, il numero delle persone a carico  e  le
          detrazioni  di  cui agli articoli 15  e 16 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica 29  settembre 1973,   n.  597.
          Le  somme   e i  valori corrisposti a  ciascun dipendente e
          1'ammontare     delle  corrispondenti  ritenute      devono
          risultare dal  libro  paga  tenuto ai  sensi  della vigente
          legislazione sul lavoro".