Art. 9. Aggiornamenti tecnici 1. Per tutte le specifiche tecniche del processo di sicurezza, nonche' per ulteriori procedure relative all'acquisizione ed al flusso dei dati, compresi quelli biometrici, si provvedera' con successivo provvedimento dirigenziale, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.