Art. 9.

                        Aggiornamenti tecnici


  1.  Per  tutte  le  specifiche  tecniche del processo di sicurezza,
nonche'  per  ulteriori  procedure  relative  all'acquisizione  ed al
flusso  dei  dati,  compresi  quelli  biometrici,  si provvedera' con
successivo  provvedimento  dirigenziale,  adottato  previo parere del
Garante  per  la  protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.