Articolo 9 
                          Ambienti dedicati 
 
   1.  Gli  apparecchi  videoterminali  possono   essere   installati
esclusivamente in: 
   a. sale bingo di cui decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno  spazio  dedicato  al
gioco con gli apparecchi  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,  del
T.U.L.P.S.,  in  misura  non  superiore  ad  1/3   della   superficie
attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo; 
   b. agenzie per l'esercizio delle  scommesse  su  eventi  sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di  cui  al
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006,  n.
111,  la  cui  convenzione  tipo  e'  stata  approvata  con   decreto
direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006; 
   c. agenzie per l'esercizio delle scommesse  a  totalizzatore  e  a
quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui  convenzione  tipo  e'
stata approvata  con  decreto  interdirettoriale  2006/16109  del  12
maggio 2006; 
   d. negozi di gioco di  cui  all'articolo  38,  commi  2  e  4  del
decreto-legge del  4  luglio  2006  n.  223,  aventi  come  attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
   e.  sale  pubbliche  da  gioco  allestite  specificamente  per  lo
svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi
riservati ai minori; 
   f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.. 
   2. Il rapporto tra la  superficie  della  sala  ed  il  numero  di
apparecchi videoterminali dovra' rispettare i seguenti requisiti: 
   Classe di mq	valori 
   Da 50 a 100 mq	sino a 30 VLT 
   Tra 101 e 300 mq	sino a 70 VLT 
   Oltre 300 mq	sino a 150 VLT 
   3. Alla porzione della rete telematica di collegamento del sistema
di gioco presente all'interno della sala si estendono  le  previsioni
dettate  per  la  sicurezza  della   rete   stessa;   gli   eventuali
collegamenti wireless devono  prevedere  appropriati  protocolli  che
consentano di effettuare  mutua  autenticazione  e  crittografia  tra
l'unita'  wireless  ed  il  server  di   autenticazione,   garantendo
l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi. 
   4. Le sale devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza  a
circuito chiuso. 
   5. Ai fini dell'esercizio della raccolta del gioco, nelle sale  di
cui al comma 1, costituisce requisito indispensabile il possesso,  da
parte  dei  titolari  delle  sale  stesse,  della  licenza   di   cui
all'articolo 88 del T.U.L.P.S..