Art. 9 Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei 1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3. 2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, e' effettuata da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e degli ulteriori criteri stabiliti nell'allegato 4 al presente decreto. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione. 3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi: a) i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi: un cambiamento di volume; una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi, o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrita' della barriera; c) i rifiuti biodegradabili; d) i rifiuti dall'odore pungente; e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che: provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti; in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosivita'; f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita' tenuto conto delle condizioni geomeccaniche; g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate. 4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, e' effettuata da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformita' a quanto previsto al punto 1.2 dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera e' accettabile. 5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilita'; i differenti gruppi di compatibilita' devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.