Art. 9 
 
 
                Esclusione della tutela assicurativa 
 
  1. Fatta salva la previsione contrattuale  di  ulteriori  cause  di
esclusione non in contrasto con le finalita'  del  presente  decreto,
l'assicurazione non opera: 
    a)  per  gli  infortuni  derivanti  da  abuso   di   alcolici   e
psicofarmaci o da uso non  terapeutico  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope; 
    b) per l'assunzione di  sostanze  dopanti,  in  violazione  delle
norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata
in base alle normative vigenti; 
    c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa
dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o  tumulti
o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale
o dall'ordinamento sportivo.