Art. 9 
 
 
                      (( Documenti informatici, 
            dati di tipo aperto e inclusione digitale )) 
 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:  «
dispositivo di firma »  sono  inserite  le  seguenti:  «  elettronica
qualificata o digitale »;)) 
  ((0b) all'articolo 21,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « Gli atti di cui all'articolo  1350,  numero  13),
del codice  civile  soddisfano  comunque  il  requisito  della  forma
scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale »;)) 
  ((0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «
5. Sulle copie analogiche  di  documenti  amministrativi  informatici
puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei  criteri
definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale,  tramite
il quale e'  possibile  ottenere  il  documento  informatico,  ovvero
verificare la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Il
contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce  a  tutti
gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e  non  puo'  essere
richiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizione
autografa del medesimo documento informatico.  I  programmi  software
eventualmente necessari alla  verifica  sono  di  libera  e  gratuita
disponibilita' »;)) 
  a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 52. -  (Accesso  telematico  e  riutilizzo  dei  dati  delle
pubbliche  amministrazioni).  -  1.  L'accesso  telematico  a   dati,
documenti e procedimenti e il riutilizzo  dei  dati  e  documenti  e'
disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo  le
disposizioni del presente  codice  e  nel  rispetto  della  normativa
vigente. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel  proprio  sito
web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione  e  merito",
il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche  dati  in
loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio  della
facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti  salvi  i  dati
presenti in Anagrafe tributaria.)) 
  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24
gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente  Codice.  L'eventuale
adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera
h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al  comma
7. 
  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la
gestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentire
l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutture
di dati e delle relative banche dati. 
  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i
parametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150. 
  5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice. 
  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo,
un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e  un
rapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  in
Italia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida
nazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la
determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e
le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente
Codice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle
suddette linee guida. 
  8.  Il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro  delegato   per
l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al  Parlamento  sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 
  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione
vigente »; 
  b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  « 3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: 
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico,
   documentato  esaustivamente  e  neutro  rispetto  agli   strumenti
   tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; 
b) dati  di  tipo  aperto,  i  dati  che   presentano   le   seguenti
   caratteristiche: 
  1) sono disponibili  secondo  i  termini  di  una  licenza  che  ne
permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'
commerciali, in formato disaggregato; 
  2) sono accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e
private, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono
provvisti dei relativi metadati; 
  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti
telematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai
costi marginali sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione.
L'Agenzia per  l'Italia  digitale  ((deve  stabilire)),  con  propria
deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati  secondo   criteri
oggettivi,  trasparenti  e  verificabili,  in  cui  essi  sono   resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. ((In  ogni  caso,
l'Agenzia, nel  trattamento  dei  casi  eccezionali  individuati,  si
attiene alle  indicazioni  fornite  dalla  direttiva  2003/98/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,  recepita  con  il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36)) ». 
  2. All'articolo 1,  comma  1,  dopo  la  lettera  n),  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente: 
  « n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; ». 
  3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo
52, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  82  del  2005,  come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati
gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Alla legge 9 gennaio 2004, n.  4,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « , nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi
pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri  servizi  tramite
sistemi informativi o internet »; 
b) all'articolo 4: 
  1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: 
  « L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche
delle   suddette   postazioni,   nel   rispetto    della    normativa
internazionale. »; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 
  4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla
realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico. ». 
  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  dopo
le parole: « quantita' di lavoro » sono inserite le seguenti  parole:
« ,anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli  ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i),  della  Convenzione
delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita'
adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre  2006,  ratificata  e
resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 ». 
  ((5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « affissione »
e' sostituita dalla seguente: « pubblicazione ».)) 
  6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12, comma 1, dopo la  parola:  «  partecipazione  »
sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei principi di uguaglianza
e di non discriminazione »; 
  b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: « , nonche'  dei  temi  relativi  all'accessibilita'  e  alle
tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9  gennaio
2004, n. 4 »; 
  c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  « 5-bis. I documenti di cui  al  presente  articolo  devono  essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,
applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. »; 
  d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: « siano » e'  inserita
la seguente: « accessibili, »; 
  e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: « per via telematica »
sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei requisiti tecnici  di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.
4, »; 
  f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola:  «  conformita'  »
sono inserite le seguenti: « ai requisiti tecnici  di  accessibilita'
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ». 
  ((6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno  2009,  n.
69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pubblicazione e'
effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di  eguaglianza  e  di  non
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita'  di
cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,  n.  4.  La  mancata
pubblicazione nei termini di cui al periodo  precedente  e'  altresi'
rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili ».)) 
  ((6-ter. All'attuazione del presente  articolo  le  amministrazioni
competenti provvedono nei limiti delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.)) 
  7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  pubblicano  nel  proprio  sito  web,   gli   obiettivi   di
accessibilita' per l'anno corrente ((e lo stato di attuazione  del  «
piano per l'utilizzo del telelavoro » nella  propria  organizzazione,
in cui identificano le modalita'  di  realizzazione  e  le  eventuali
attivita' per cui non e'  possibile  l'utilizzo  del  telelavoro.  La
redazione del piano in prima versione deve  essere  effettuata  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto.))  La  mancata  pubblicazione  e'
altresi' rilevante ai fini  della  misurazione  e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili. 
  8.  Gli   interessati   che   rilevino   inadempienze   in   ordine
all'accessibilita'  dei  servizi  erogati   dai   soggetti   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  ne  fanno
formale  segnalazione,  anche  in  via  telematica,  all'Agenzia  per
l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,
richiede  l'adeguamento  dei  servizi  assegnando  un   termine   non
superiore a 90 giorni. 
  9. L'inosservanza delle disposizioni  del  presente  articolo,  ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di  cui  al  ((comma
7)): 
  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili; 
  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive   modificazioni,   ferme   restando    le    eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.