Art. 9 Riduzione del congedo parentale 1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti, comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'art. 5, comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l'INPS comunichera' al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.