Art. 9 Piani di migrazione 1. I prestatori di servizi di pagamento adottano misure organizzative e definiscono piani di migrazione, approvati dagli organi decisionali, volti a garantire la correttezza del processo di migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito diretto da essi gestite ai requisiti previsti dal Regolamento n. 260/2012. 2. Gli utilizzatori di servizi di pagamento diversi da consumatori e microimprese definiscono modalita' o piani idonei a consentire la regolarita' del processo di migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito diretto da essi effettuate ai requisiti previsti dal Regolamento n. 260/2012. 3. I prestatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze associative, in collaborazione con le rappresentanze associative degli utilizzatori di servizi di pagamento, individuano possibili linee di razionalizzazione dei servizi di incasso e pagamento da essi offerti non compresi nell'ambito applicativo del Regolamento n. 260/2012.