Art. 9 
 
 
                         Piani di migrazione 
 
  1.  I  prestatori  di  servizi   di   pagamento   adottano   misure
organizzative e definiscono  piani  di  migrazione,  approvati  dagli
organi decisionali, volti a garantire la correttezza del processo  di
migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito diretto da essi
gestite ai requisiti previsti dal Regolamento n. 260/2012. 
  2. Gli utilizzatori di servizi di pagamento diversi da  consumatori
e microimprese definiscono modalita' o piani idonei a  consentire  la
regolarita' del processo di migrazione delle operazioni di bonifico e
di addebito diretto da essi  effettuate  ai  requisiti  previsti  dal
Regolamento n. 260/2012. 
  3. I prestatori di servizi di pagamento, anche attraverso  le  loro
rappresentanze associative, in collaborazione con  le  rappresentanze
associative degli utilizzatori di servizi di  pagamento,  individuano
possibili  linee  di  razionalizzazione  dei  servizi  di  incasso  e
pagamento da essi offerti non compresi  nell'ambito  applicativo  del
Regolamento n. 260/2012.