Art. 9 Valutazione 1. Al fine di fornire elementi per la successiva proroga del programma «Carta acquisti» e per la possibile generalizzazione della misura, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, la Sperimentazione e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto descritto nell'apposito progetto di ricerca. 2. Il progetto di ricerca viene redatto in conformita' all'art. 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. La valutazione e' tesa principalmente ad accertare l'efficacia della integrazione del sussidio economico con servizi a sostegno dell'inclusione attiva nel favorire il superamento della condizione di bisogno. In particolare, saranno valutati i seguenti: a) effetto della Sperimentazione rispetto alla situazione preesistente; b) effetto differenziale di diverse modalita' di contrasto alla poverta': i. beneficio economico, di cui all'art. 5, accompagnato dall'intervento di presa in carico mediante il progetto personalizzato, di cui all'art. 6, e condizionato alla adesione da parte dei beneficiari, ai sensi dell'art. 7; ii. beneficio economico non accompagnato da intervento di presa in carico mediante progetto personalizzato e non condizionato alla adesione al progetto medesimo; iii. intervento di presa in carico non accompagnato da beneficio economico. c) effetto differenziale dei diversi modelli di presa in carico, con particolare riferimento alle modalita' di integrazione tra: i. interventi e servizi di cui sono titolari i Comuni; ii. interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione ; iii. interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit; d) capacita' di intercettare le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno; e) modalita' attuative, con riferimento al processo di implementazione della Sperimentazione, nonche' agli aspetti gestionali e finanziari. 4. Gli effetti della Sperimentazione sui Nuclei Familiari Beneficiari andranno valutati in riferimento ai seguenti aspetti: a) adulti: partecipazione al mercato del lavoro, cambiamento della condizione lavorativa; b) bambini: benessere del bambino con riferimento alle aree della salute, dell'istruzione, della socializzazione-tempo libero; c) nucleo familiare: standard di vita con riferimento all'accesso ai beni essenziali. 5. La valutazione della Sperimentazione deve basarsi sull'adozione di approcci di tipo contro-fattuale che permettano di misurare l'efficacia dell'intervento sulla base del confronto dei risultati raggiunti (dato fattuale) con la situazione che si sarebbe verificata in assenza della Sperimentazione (dato contro fattuale), utilizzando a tal fine le informazioni riferite ai gruppi di controllo. Potranno altresi' adottarsi, ove opportuno, metodologie della valutazione partecipata. 6. I Comuni, designati responsabili del trattamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, collaborano alla valutazione somministrando, attraverso i propri uffici, questionari predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'assenso del Garante per la protezione dei dati personali, ai Nuclei Familiari Beneficiari, nonche' al gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui all'art. 3, comma 1, lettera f). La somministrazione dei questionari ai Nuclei Familiari Beneficiari deve avvenire all'avvio della Sperimentazione, nonche' al termine della Sperimentazione, secondo modalita' da stabilire a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando che gli scopi scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato ai sensi dell'art. 105, comma 2 del decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dei seguenti principi: a) per il Nuclei Familiari Beneficiari vige un obbligo di risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari; tale obbligo deve essere previsto nel modello di richiesta di rilascio della Carta di cui all'art. 4, comma 1; b) la compilazione del questionario e' facoltativa per le persone nel gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui all'art. 3, comma 1, lettera f). 7. I dati raccolti con i questionari di cui al comma precedente sono inviati al Soggetto Attuatore, il quale integra le informazioni trasmesse dai Comuni sui Nuclei Familiari Beneficiari e sui nuclei non beneficiari appartenenti al gruppo di controllo con i dati posseduti nei propri archivi riferiti alla storia professionale ed ad eventuali trattamenti erogati alle persone stesse. I Comuni trattano i dati contenuti nei questionari ai soli fini dell'invio al Soggetto Attuatore. 8. I dati individuali cosi' integrati, dopo esser stati opportunamente resi anonimi, sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e cancellati dagli archivi del Soggetto attuatore al termine della valutazione. Le informazioni sono utilizzate al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal progetto di ricerca. 9. Il disegno della valutazione, le metodologie e gli strumenti di rilevazione sono messi a punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Nella attuazione della valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti o organismi, sulla base di specifici protocolli di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi sono altresi' messi a disposizione di universita' e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalita' di ricerca e valutazione.