(( Art. 9-bis 
 
               Attuazione rafforzata degli interventi 
            per lo sviluppo e la coesione territoriali )) 
 
  ((  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  9,  nonche'  per
accelerare la realizzazione di  nuovi  progetti  strategici,  sia  di
carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale,  di  rilievo
nazionale,  interregionale  e  regionale,  aventi  natura  di  grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra  loro
funzionalmente  connessi,  in  relazione  a  obiettivi  e  risultati,
finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per
lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,  le  amministrazioni  competenti
possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.)) 
  ((2. Al fine di cui al  comma  1,  il  contratto  istituzionale  di
sviluppo e' promosso dal Ministro  per  la  coesione  territoriale  o
dalle  amministrazioni  titolari  dei  nuovi   progetti   strategici,
coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo,  nazionale  o
territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti  dell'articolo  6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  come  modificato  dal
presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.)) 
  ((3. Il terzo periodo del  comma  2  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito  dal  seguente:  «Il
contratto  istituzionale  di  sviluppo   prevede,   quale   modalita'
attuativa,  che  le  amministrazioni   centrali,   ed   eventualmente
regionali, si avvalgano, anche  ai  sensi  dell'articolo  55-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive  modificazioni,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni,
ad  esclusione  di  quanto  demandato  all'attuazione  da  parte  dei
concessionari di servizi pubblici».)) 
  ((4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)alla lettera a), la parola: «attuatrici» e'  sostituita  dalle
seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale  per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo   d'impresa   Spa,
costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e  successive  modificazioni,  anche  quale  centrale  di
committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;)) 
  (( b)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' gli incentivi all'utilizzazione del  contratto  istituzionale
di sviluppo di cui all'articolo 6».)) 
  ((5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa,  per  le  attivita'  di  progettazione  e  di
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera  nel
rispetto  della  disciplina  nazionale  ed  europea  in  materia.  Ai
progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti  in  materia
di prevenzione e di repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e
le informazioni antimafia.)) 
  ((6. Con direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il  contenuto
minimo delle convenzioni di  cui  al  comma  5  dell'articolo  2  del
decreto  legislativo   9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
modificazioni.)) 
  ((7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta l' articolo 4 del decreto  legislativo  31
          maggio  2011,  n.88  recante  Disposizioni  in  materia  di
          risorse aggiuntive ed interventi speciali per la  rimozione
          di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo  16
          della legge 5 maggio 2009, n. 42,  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 22 giugno 2011, n. 143: 
              "Art. 4 Fondo per lo sviluppo e la coesione 
              1.  Il  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'articolo 61 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          assume la denominazione di  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, di  seguito  denominato:  "Fondo".  Il  Fondo  e'
          finalizzato  a  dare  unita'  programmatica  e  finanziaria
          all'insieme degli  interventi  aggiuntivi  a  finanziamento
          nazionale, che sono rivolti  al  riequilibrio  economico  e
          sociale tra le diverse aree del Paese. 
              2. Il Fondo ha carattere pluriennale  in  coerenza  con
          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi
          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle
          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi
          strutturali dell'Unione europea. 
              3.  Il  Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.
          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di
          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia
          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,
          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi
          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto
          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione
          degli interventi di carattere ordinario." 
              Si riporta l'articolo 6 del citato decreto  legislativo
          n. 88 del 2011 come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6 Contratto istituzionale di sviluppo 
              1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo
          scopo di accelerare la realizzazione  degli  interventi  di
          cui al presente decreto e di assicurare la  qualita'  della
          spesa pubblica,  il  Ministro  delegato,  d'intesa  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  gli  altri
          Ministri  interessati,  stipula  con  le   Regioni   e   le
          amministrazioni competenti un "contratto  istituzionale  di
          sviluppo" che destina le risorse del  Fondo  assegnate  dal
          CIPE e individua  responsabilita',  tempi  e  modalita'  di
          attuazione degli interventi. 
              2. Il contratto istituzionale di  sviluppo,  esplicita,
          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,
          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui
          all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo  prevede,  quale  modalita'  attuativa,   che   le
          amministrazioni centrali, ed  eventualmente  regionali,  si
          avvalgano,  anche  ai  sensi   dell'articolo   55-bis   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.1,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo   2012,   n.27,   e
          successive  modificazioni,   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo   9   gennaio   1999,   n.1,    e    successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici. 
              3. La progettazione, l'approvazione e la  realizzazione
          degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
          sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte  II,
          titolo III, capo IV,  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano  le  procedure  di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi  individuati  nel  contratto  istituzionale   di
          sviluppo si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.  Per  i
          medesimi interventi, si applicano le  vigenti  disposizioni
          in materia di prevenzione e repressione della  criminalita'
          organizzata e dei tentativi di infiltrazione  mafiosa,  ivi
          comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
          antimafia. 
              4. Le risorse del Fondo  sono  trasferite  ai  soggetti
          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della
          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle
          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena
          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
          le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
          2010, n. 136 e dall'articolo 30  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di  garantire
          la  specialita'  e   l'addizionalita'   degli   interventi,
          iscrivono nei  relativi  bilanci  i  Fondi  a  destinazione
          vincolata  di  cui  al  primo  periodo,  attribuendo   loro
          un'autonoma  evidenza  contabile  e   specificando,   nella
          relativa denominazione, che gli stessi sono  costituiti  da
          risorse derivanti dal Fondo. 
              5.  L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata   e
          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che
          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche
          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni
          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in
          raccordo con i Nuclei di valutazione delle  amministrazioni
          statali  e  delle  Regioni,   assicurando,   altresi',   il
          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o
          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.
          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli
          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la
          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
          2007/2013  previsto,  a  legislazione  vigente,  presso  la
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  secondo  le   procedure
          vigenti e, ove previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del
          Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
          tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
          fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche  ai
          sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla  base
          di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da  parte
          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e
          della Corte dei conti. 
              6.  In  caso   di   inerzia   o   inadempimento   delle
          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi
          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del
          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati
          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la
          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo  120,
          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'
          procedurali  individuate  dall'articolo  8  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
          400 del 1988 e dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di
          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere
          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di
          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai
          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle
          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e
          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,
          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate." 
              Si riporta l'articolo 5 del citato decreto  legislativo
          n.88 del 2011 come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5 Programmazione del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione 
              1.  Il  Documento  di  economia  e   finanza   di   cui
          all'articolo 10 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          adottato nell'anno precedente a quello di inizio del  ciclo
          di  programmazione  dei  fondi   europei,   determina,   in
          relazione alle previsioni macroeconomiche, con  particolare
          riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica  e
          coerentemente con  gli  obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica,  l'ammontare  delle  risorse  da  destinare  agli
          interventi di cui  all'articolo  4.  Con  riferimento  agli
          esercizi successivi, il Documento  di  economia  e  finanza
          puo' rideterminare l'ammontare  delle  risorse  di  cui  al
          primo  periodo  anche  in  considerazione  del   grado   di
          realizzazione  finanziaria  e  reale   degli   stanziamenti
          pregressi.  La  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di
          economia e finanza di cui all'articolo 10-bis  della  legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  indica  gli   obiettivi   di
          convergenza  economica  delle  aree  del  Paese  a   minore
          capacita' fiscale, con particolare riferimento al  graduale
          conseguimento,  nelle  medesime  aree,  dei  livelli  delle
          prestazioni e del  livello  dei  costi  di  erogazione  dei
          servizi standardizzati secondo quanto previsto dai  decreti
          attuativi della legge n. 42 del 2009,  valutando  l'impatto
          macroeconomico e gli effetti, in  termini  di  convergenza,
          delle  politiche  di  coesione  e  della  spesa   ordinaria
          destinata alle aree svantaggiate. 
              2. Sulla base  di  quanto  indicato  dal  Documento  di
          economia  e  finanza,  la  legge  di  stabilita'   relativa
          all'esercizio finanziario che precede l'avvio di  un  nuovo
          ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione
          finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate  per  le
          esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla  base
          della  quantificazione  proposta  dal  Ministro   delegato,
          compatibilmente con il rispetto dei vincoli di  bilancio  e
          degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso  modo,  la
          legge   di   stabilita'   provvede   contestualmente   alla
          ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali,
          collegate all'andamento stimato della spesa. 
              3. La legge annuale di stabilita', anche  sulla  scorta
          delle risultanze del sistema di  monitoraggio  unitario  di
          cui  all'articolo  6,   puo'   aggiornare   l'articolazione
          annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo.
          Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento,  si
          puo' procedere alla riprogrammazione del Fondo solo  previa
          intesa in sede di Conferenza Unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              4. Entro il  mese  di  ottobre  dell'anno  che  precede
          l'avvio  del  ciclo  pluriennale  di  programmazione,   con
          delibera   del   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione  economica  (CIPE),  tenendo   conto   degli
          indirizzi comunitari, degli impegni assunti  nel  Programma
          Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e  finanza
          e relativi allegati, su  proposta  del  Ministro  delegato,
          d'intesa con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          dello  sviluppo  economico,  nonche'  con   la   Conferenza
          unificata,  sentiti  gli   altri   Ministri   eventualmente
          interessati, sono definiti in  un  Documento  di  indirizzo
          strategico: 
              a) gli obiettivi e i  criteri  di  utilizzazione  delle
          risorse stanziate, le finalita' specifiche  da  perseguire,
          il riparto delle risorse tra  le  priorita'  e  le  diverse
          macro-aree territoriali,  nonche'  l'identificazione  delle
          Amministrazioni responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa, costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 09  gennaio  1999,  n.1,  e  successive
          modificazioni, anche quale centrale  di  committenza  della
          quale  si  possono  avvalere  le   stesse   amministrazioni
          responsabili dell'attuazione degli interventi strategici ; 
              b) i principi di condizionalita', ossia  le  condizioni
          istituzionali,  generali  e  relative  a  ogni  settore  di
          intervento, che devono essere  soddisfatte  per  l'utilizzo
          dei fondi; 
              c) i criteri  di  ammissibilita'  degli  interventi  al
          finanziamento riferiti in particolare: 
              1) ai tempi di realizzazione definiti per settore,  per
          tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto
          geografico; 
              2) ai risultati attesi,  misurati  con  indicatori  che
          soddisfino   requisiti   di    affidabilita'    statistica,
          prossimita' all'intervento, tempestivita'  di  rilevazione,
          pubblicita' dell'informazione; 
              3) all'individuazione  preventiva  di  una  metodologia
          rigorosa di valutazione degli impatti; 
              4) alla sostenibilita' dei piani di gestione; 
              5) al possesso da parte del o  dei  soggetti  attuatori
          dell'intervento di un rating, individuato secondo criteri e
          modalita'  stabiliti  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato  di
          capacita' amministrativa e tecnica e di legalita'  tale  da
          garantire  la  realizzazione  degli  interventi  nei  tempi
          programmati in assenza del quale, con il medesimo  decreto,
          sono individuate le misure necessarie all'attuazione  degli
          interventi  a  partire  da  forme  di  affiancamento   fino
          all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
              d) gli eventuali meccanismi  premiali  e  sanzionatori,
          ivi compresa la revoca, anche parziale, dei  finanziamenti,
          relativi  al  raggiungimento  di  obiettivi   e   risultati
          misurabili e al rispetto del  cronoprogramma,  nonche'  gli
          incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale  di
          sviluppo di cui all'articolo 6 ; 
              e) la possibilita' di chiedere il cofinanziamento delle
          iniziative  da  parte  dei  soggetti   assegnatari,   anche
          attraverso l'apporto di capitali privati; 
              f)  la  coerenza  e  il  raccordo  con  gli  interventi
          ordinari programmati o in corso di realizzazione  da  parte
          di amministrazioni pubbliche  o  concessionari  di  servizi
          pubblici fermo restando l'utilizzo  delle  risorse  per  le
          rispettive finalita'. 
              5. Entro il 1° marzo successivo al termine  di  cui  al
          comma  4,  il  Ministro  delegato,  in   attuazione   degli
          obiettivi  e  nel  rispetto  dei  criteri  definiti   dalla
          delibera del CIPE di cui al comma 4, propone al CIPE per la
          conseguente  approvazione,  in  coerenza  con  il   riparto
          territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  gli  altri
          Ministri  interessati,  nonche'  con   le   amministrazioni
          attuatrici individuate, gli interventi  o  i  programmi  da
          finanziare con le  risorse  del  Fondo,  nel  limite  delle
          risorse disponibili a legislazione vigente." 
              Si riporta l'articolo 8 del D.Lgs. 28-8-1997 n. 281 
              (Definizione ed ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.), 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno ). " 
              -  si  riporta  l'articolo  2,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 recante Riordino degli enti
          e delle societa' di promozione e istituzione della societa'
          «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della  L.
          15 marzo 1997,  n.  59,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  11
          gennaio 1999, n. 7: 
              "5.  Con  apposite  convenzioni  sono  disciplinati   i
          rapporti con le amministrazioni statali interessate,  utili
          per la realizzazione delle attivita' proprie della societa'
          Sviluppo  Italia,  nonche'   delle   attivita'   a   queste
          collegate,  strumentali  al  perseguimento   di   finalita'
          pubbliche, che le  predette  amministrazioni  ritengano  di
          affidare,  anche  con  l'apporto  di  propri  fondi,   alla
          medesima  societa'   (9).   Il   contenuto   minimo   delle
          convenzioni e' stabilito con direttiva del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  sentita  la  Conferenza  unificata
          Stato-regioni-autonomie locali."