Art. 9 
 
Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
                                 118 
 
   1.  Al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «tre»; 
    b) all'articolo 38, comma 1,  la  parola:  «2014»  e'  sostituita
dalla seguente: «2015». 
  2.  Nel  corso  del  terzo  esercizio  di  sperimentazione  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  come
modificato dal presente  articolo,  sono  applicate  le  disposizioni
previste dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente: 
    a)  al  principio  applicato  della  programmazione,  adottato  e
aggiornato secondo le modalita' previste dall'articolo  8,  comma  4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre
2011; 
    b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione  finanziario
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto
del principio contabile dell'annualita', riunisce il bilancio annuale
ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti
in  sperimentazione  trasmettono  al  tesoriere  le  previsioni   del
bilancio  pluriennale  2013  -  2015  relative  all'esercizio   2014,
riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014; 
    c) all'istituzione del fondo crediti di  dubbia  esigibilita'  in
contabilita' finanziaria,  in  sostituzione  del  fondo  svalutazione
crediti. 
  3. Al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ((28
dicembre 2011, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011,)) l'articolo 12 e' abrogato  a
decorrere dal ((1° gennaio)) 2014. 
  4. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la
sperimentazione puo'  essere  estesa  agli  enti  che,  entro  il  30
settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno
di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma  provvedono  al
riaccertamento straordinario dei residui con  riferimento  alla  data
del 1º gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del  rendiconto
2013. 
  5.  Con  riferimento  all'esercizio   2013,   per   gli   enti   in
sperimentazione, la verifica del  limite  riguardante  la  spesa  del
personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge  27  dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni puo'  essere  effettuata  con
riferimento all'esercizio 2011. 
  6. All'articolo 31 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  (( «4-bis. Per l'anno 2014,))  le  disposizioni  dell'articolo  20,
commi 2,  2-bis  e  3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge ((15 luglio 2011, n.  111,
e successive modificazioni)), sono sospese. 
  ((4-ter. Per  l'anno))  2014,  il  saldo  obiettivo  del  patto  di
stabilita'  interno  per  gli  enti   in   sperimentazione   di   cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  e'
ridotto proporzionalmente di un  valore  compatibile  con  gli  spazi
finanziari derivanti  dall'applicazione  del  ((comma  4-quater))  e,
comunque, non oltre un saldo pari  a  zero.  Tale  riduzione  non  si
applica agli enti  locali  esclusi  dalla  sperimentazione  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28  dicembre  2011((,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011)). 
  ((4-quater.  Alla  compensazione))  degli  effetti  finanziari   in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal  ((comma
4-ter)) si  provvede  con  le  risorse  finanziarie  derivanti  dalle
percentuali di cui al comma 6 applicate dagli  enti  locali  che  non
partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120  milioni
di euro del Fondo per la compensazione degli effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»; 
    b) al comma 6, primo periodo, le parole «Le province ed i comuni»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014, le  province  ed  i
comuni che non partecipano alla sperimentazione di  cui  all'articolo
36 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  applicano  le
percentuali di cui al comma 2, come  rideterminate  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze.  Per  i  restanti  anni,  le
province ed i comuni»; 
    c) al comma 6, le parole «di  cui  al  periodo  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai periodi precedenti». 
  7. Per gli enti locali in sperimentazione di  cui  all'articolo  36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno  2014,  il
limite del 40 per cento di cui  all'articolo  76,  ((comma  7,  primo
periodo, del decreto-legge)) 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato  al
50 per cento. 
  8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente: «Per  gli  enti
locali  in  sperimentazione  di  cui  all'articolo  36  del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui
ai precedenti  periodi  e'  fissato  al  60  per  cento  della  spesa
sostenuta nel 2009.». 
  9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dopo  il
comma 450, e' inserito il seguente: «450-bis. Le  regioni  a  statuto
ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui  all'articolo
36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  concorrono  agli
obiettivi  di   finanza   pubblica   avendo   esclusivo   riferimento
all'obiettivo in termini  di  competenza  eurocompatibile,  calcolato
sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi». 
  ((9-bis.  La  giunta   o   l'organo   esecutivo   degli   enti   in
sperimentazione approva il rendiconto  o  il  bilancio  di  esercizio
entro il 30 aprile dell'anno  successivo.  Le  regioni  approvano  il
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo,  gli  altri  enti
approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio
dell'anno successivo. 
  9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
fase  di  prima  applicazione,  agli  enti  locali  con   popolazione
superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli  enti  locali  con
popolazione superiore a 50.000  abitanti  e,  a  decorrere  dall'anno
2015, agli enti locali con popolazione superiore a  15.000  abitanti,
ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli  enti  locali  a
decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118». 
  9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
regioni interessate,  per  le  medesime  finalita',  nonche'  per  il
mantenimento dell'equilibrio di bilancio,  possono,  in  alternativa,
utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi
anni,   ivi   comprese   le    residue    disponibilita'    derivanti
dall'applicazione  dell'accordo  sancito  in   sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013,  in  materia  di
proroga dell'utilizzo,  ove  sussistenti,  di  economie  di  bilancio
vincolate,  fermi  restando  i  limiti  del   patto   di   stabilita'
interno».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  36  e  38  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  (  Disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 36. (Sperimentazione) - 1. Al fine di  verificare
          l'effettiva  rispondenza  del   nuovo   assetto   contabile
          definito dal presente  decreto  alle  esigenze  conoscitive
          della  finanza  pubblica  e   per   individuare   eventuali
          criticita' del sistema e le conseguenti modifiche intese  a
          realizzare una piu' efficace disciplina  della  materia,  a
          decorrere dal 2012 e' avviata  una  sperimentazione,  della
          durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione
          delle disposizioni di cui  al  titolo  I,  con  particolare
          riguardo   all'adozione   del   bilancio   di    previsione
          finanziario annuale di  competenza  e  di  cassa,  e  della
          classificazione   per   missioni   e   programmi   di   cui
          all'articolo 33. 
              2. Ai fini  della  sperimentazione,  entro  120  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dell'interno,  il  Ministro  delle
          riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti  con
          le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per
          la semplificazione normativa  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  le  modalita'  della
          sperimentazione, i  principi  contabili  applicati  di  cui
          all'articolo 3, il  livello  minimo  di  articolazione  del
          piano dei conti integrato comune  e  del  piano  dei  conti
          integrato di ciascun comparto di  cui  all'articolo  4,  la
          codifica della transazione elementare di  cui  all'articolo
          6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e  12,  i
          criteri di  individuazione  dei  Programmi  sottostanti  le
          Missioni, le metodologie comuni  ai  diversi  enti  per  la
          costruzione  di  un  sistema  di  indicatori  di  risultato
          semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e
          le  modalita'  di  attuazione  della  classificazione   per
          missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le  eventuali
          ulteriori  modifiche  e  integrazioni   alle   disposizioni
          concernenti  il  sistema  contabile  delle  amministrazioni
          coinvolte nella sperimentazione  di  cui  al  comma  1.  Il
          decreto di cui al primo periodo prevede la  sperimentazione
          della tenuta della contabilita' finanziaria sulla  base  di
          una   configurazione   del   principio   della   competenza
          finanziaria secondo  la  quale  le  obbligazioni  attive  e
          passive giuridicamente  perfezionate,  che  danno  luogo  a
          entrate e spese per l'ente di riferimento  sono  registrate
          nelle scritture contabili con  l'imputazione  all'esercizio
          nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso
          di attivita' di investimento che comporta impegni di  spesa
          che vengono a scadenza  in  piu'  esercizi  finanziari,  la
          necessita' di predisporre, sin dal primo anno, la copertura
          finanziaria per  l'effettuazione  della  complessiva  spesa
          dell'investimento.  Ai  fini   della   sperimentazione   il
          bilancio di previsione annuale e il bilancio di  previsione
          pluriennale  hanno  carattere  autorizzatorio,  costituendo
          limite agli  impegni  di  spesa,  fatta  eccezione  per  le
          partite di giro, i servizi per  conto  di  terzi  e  per  i
          rimborsi delle anticipazioni di cassa.  Per  i  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  5000  abitanti  possono   essere
          sperimentati sistemi di contabilita' e schemi  di  bilancio
          semplificati.   La   tenuta   della   contabilita'    delle
          amministrazioni   coinvolte   nella   sperimentazione    e'
          disciplinata dalle disposizioni di cui al  Titolo  I  e  al
          decreto di cui al presente comma, nonche' dalle  discipline
          contabili vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  in  quanto  con  esse  compatibili.  Al
          termine del primo esercizio finanziario  in  cui  ha  avuto
          luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi,
          il Ministro dell'economia e delle  finanze  trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sui   relativi   risultati.   Nella
          relazione    relativa     all'ultimo     semestre     della
          sperimentazione il Governo fornisce una  valutazione  sulle
          risultanze della medesima sperimentazione,  anche  ai  fini
          dell'attuazione del comma 4. 
              3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso
          alle Camere, ai fini  dell'acquisizione  del  parere  della
          Commissione parlamentare per l'attuazione  del  federalismo
          fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti  per  i
          profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
          puo' comunque essere adottato. 
              4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno  e
          con il Ministro per i rapporti con  le  regioni  e  per  la
          coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata
          ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
          1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte
          nella sperimentazione, secondo criteri  che  tengano  conto
          della   collocazione   geografica   e   della    dimensione
          demografica. Per le amministrazioni non  interessate  dalla
          sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  5,  la
          vigente disciplina contabile. 
              5. In considerazione degli esiti della sperimentazione,
          con i decreti legislativi di cui all'articolo 2,  comma  7,
          della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti
          specifici del principio della competenza finanziaria di cui
          al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere  ridefiniti  i
          principi  contabili  generali;  inoltre  sono  definiti   i
          principi contabili applicati  di  cui  all'articolo  3,  il
          livello  minimo  di  articolazione  del  piano  dei   conti
          integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun
          comparto  di  cui  all'articolo  4,   la   codifica   della
          transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di
          bilancio di cui  agli  articoli  11  e  12,  i  criteri  di
          individuazione dei Programmi sottostanti  le  Missioni,  le
          metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un
          sistema di indicatori di risultato semplici,  misurabili  e
          riferiti  ai  programmi  del  bilancio,  le  modalita'   di
          attuazione della classificazione per missioni  e  programmi
          di cui all'articolo 17, nonche' della definizione di  spese
          rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16. 
              6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 2, individua un  sistema  premiante,  senza
          oneri   per   la   finanza   pubblica,   a   favore   delle
          amministrazioni    pubbliche    che    partecipano     alla
          sperimentazione." 
              "Art. 38.(Disposizioni finali ed entrata in  vigore)  -
          1. Le disposizioni del Titolo I si  applicano  a  decorrere
          dal 2015 e le disposizioni del Titolo  II  si  applicano  a
          decorrere dall'anno  successivo  a  quello  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. 
              2. Per quanto  non  diversamente  disposto  dal  titolo
          secondo  del  presente  decreto,  restano   confermate   le
          disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n.  502  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni. 
              3. All'attuazione  del  presente  decreto  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              - Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
          dicembre 2011  (Individuazione  delle  amministrazioni  che
          partecipano   alla   sperimentazione    della    disciplina
          concernente i sistemi contabili e gli  schemi  di  bilancio
          delle Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  enti  ed
          organismi, di cui all'articolo 36 del  decreto  legislativo
          23 giugno 2011, n. 118) : 
              "Art. 8. (Piano dei conti integrato) - 1. Le Regioni  e
          gli enti regionali  che  partecipano  alla  sperimentazione
          adottano  il  piano   dei   conti   integrato,   costituito
          dall'elenco   delle   unita'   elementari   del    bilancio
          finanziario gestionale e dei conti  economico-patrimoniali,
          di cui all'allegato n. 5, che rappresenta la  struttura  di
          riferimento  per  la  predisposizione  dei  loro  documenti
          contabili e di finanza pubblica. 
              2. Le province, i comuni e gli  altri  enti  locali  in
          sperimentazione adottano  il  piano  dei  conti  integrato,
          costituito dall'elenco delle unita' elementari del bilancio
          finanziario gestionale e dei conti  economico-patrimoniali,
          di cui all'allegato n. 6, che rappresenta la  struttura  di
          riferimento  per  la  predisposizione  dei  loro  documenti
          contabili e di finanza pubblica. 
              3. Il livello minimo di  articolazione  del  piano  dei
          conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli  articoli,
          ove previsti, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  c),
          del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   e'
          costituito  almeno  dal  quarto  livello.  Ai  fini   della
          gestione gli enti di cui all'articolo 6  fanno  riferimento
          anche al quinto livello del piano dei conti. 
              4. Nel corso della  sperimentazione,  a  seguito  delle
          comunicazioni di cui all'articolo  24,  il  Gruppo  bilanci
          puo' integrare  i  piani  dei  conti  di  cui  al  presente
          articolo, dandone  tempestiva  comunicazione  ai  referenti
          degli enti di cui all'articolo 3.". 
              - La rubrica dell'articolo 12 del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  28  dicembre  2011,
          abrogato dalla presente legge,  recava:  "Il  risultato  di
          amministrazione". 
              - Si riporta il testo vigente dell' articolo  1,  comma
          557, della citata legge n. 296 del 2006: 
              "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese  di
          personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 31 della citata legge
          n. 183 del 2011, recante "Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.  (Legge  di
          stabilita'   2012)"   come   modificato   dalla    presente
          legge:(nonche' dall'articolo 2, comma 5, lett. b) del DL 15
          OTTOBRE 2013, N. 120 (IN CORSO DI CONVERSIONE A.C. 1690).: 
              "Art. 31.  (Patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
          locali) - 1. Ai fini  della  tutela  dell'unita'  economica
          della Repubblica, le province e i  comuni  con  popolazione
          superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
          comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
          concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  che  costituiscono  principi   fondamentali   di
          coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi   degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione   dello   specifico
          obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni  con
          popolazione superiore  a  1.000  abitanti  applicano,  alla
          media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
          per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per  gli
          anni dal 2013 al 2016, cosi' come desunta  dai  certificati
          di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)
          per le province le percentuali sono pari a 16,5  per  cento
          per l'anno 2012 e a 18,8 per cento  per  gli  anni  2013  e
          successivi; b) per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          5.000 abitanti le percentuali sono pari a  15,6  per  cento
          per l'anno 2012 e a 14,8 per cento  per  gli  anni  2013  e
          successivi; c) per i comuni con  popolazione  compresa  tra
          1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0  per
          cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli  anni  dal
          2014 al 2016. Le percentuali di cui alle lettere a),  b)  e
          c)  si  applicano  nelle  more  dell'adozione  del  decreto
          previsto dall'articolo 20, comma  2,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              2-bis. In deroga a quanto disposto  dal  comma  2,  per
          l'anno 2013 le percentuali da applicare  alla  media  della
          spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi'  come
          desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per
          le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione
          superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni
          con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81
          per cento. 
              2-ter. Nell'ambito della manovra di finanza pubblica  e
          in coerenza con  gli  obiettivi  programmatici,  agli  enti
          locali  potranno   essere   attribuiti   nel   2014   spazi
          finanziari, a valere sul patto di stabilita'  interno,  per
          incentivare gli investimenti. 
              3. Il saldo finanziario  tra  entrate  finali  e  spese
          finali  calcolato  in  termini  di  competenza   mista   e'
          costituito dalla somma algebrica degli  importi  risultanti
          dalla differenza tra accertamenti e impegni, per  la  parte
          corrente, e dalla differenza tra incassi e  pagamenti,  per
          la  parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle   entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti, come riportati  nei
          certificati di conto consuntivo. 
              4. Ai fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di
          finanza pubblica,  gli  enti  di  cui  al  comma  1  devono
          conseguire,  per  ciascuno  degli   anni   2012,   2013   e
          successivi, un saldo finanziario in termini  di  competenza
          mista non inferiore al  valore  individuato  ai  sensi  del
          comma 2 diminuito di un importo  pari  alla  riduzione  dei
          trasferimenti di  cui  al  comma  2  dell'articolo  14  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              4-bis. Per  gli  anni  2013  e  2014,  le  disposizioni
          dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          sono sospese. 
              4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di
          stabilita' interno per gli enti in sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118 e' ridotto proporzionalmente di un  valore  compatibile
          con gli spazi finanziari  derivanti  dall'applicazione  del
          comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero.
          Tale riduzione non si  applica  agli  enti  locali  esclusi
          dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. 
              4-quater. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
          in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
          dal comma 4-ter si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
          derivanti dalle percentuali di cui  al  comma  6  applicate
          dagli enti locali che non partecipano alla  sperimentazione
          e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del  Fondo  per
          la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.»; 
              6. Per l'anno 2014, le province ed  i  comuni  che  non
          partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  applicano  le
          percentuali di cui  al  comma  2,  come  rideterminate  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per  i
          restanti anni, le province ed i  comuni  che,  in  esito  a
          quanto   previsto   dall'articolo   20,   comma   2,    del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
          percentuali di  cui  al  comma  2  come  rideterminate  con
          decreto del Ministro dell'interno da emanare,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,   in
          attuazione dell'articolo 20, comma 2, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111.  Le  percentuali  di  cui  ai
          periodi precedenti non possono essere superiori: 
              a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012  e
          a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; 
              b) per i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
          abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012  e  a  15,8  per
          cento per gli anni dal 2013 al 2016; 
              c) per i comuni con popolazione compresa  tra  1.001  e
          5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per
          cento per gli anni dal 2014 al 2016. 
              (Omissis)." 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 76  del
          citato decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 76. (Spese di personale per  gli  enti  locali  e
          delle camere di commercio) - 
              1-6. (Omissis). 
              7. E' fatto divieto agli  enti  nei  quali  l'incidenza
          delle spese di personale e' pari  o  superiore  al  50  per
          cento delle spese correnti di procedere  ad  assunzioni  di
          personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia  tipologia
          contrattuale;  i  restanti  enti   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale a tempo  indeterminato  nel  limite
          del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
          dell'anno  precedente.  Ai  soli  fini  del  calcolo  delle
          facolta'  assunzionali,  l'onere  per  le  assunzioni   del
          personale destinato  allo  svolgimento  delle  funzioni  in
          materia di polizia locale, di  istruzione  pubblica  e  del
          settore sociale e' calcolato nella misura  ridotta  del  50
          per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
          intero  ai  fini  del  calcolo  delle  spese  di  personale
          previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini  del
          computo della  percentuale  di  cui  al  primo  periodo  si
          calcolano  le  spese  sostenute  anche  dalle  societa'   a
          partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo  che
          sono titolari di affidamento diretto  di  servizi  pubblici
          locali senza gara, ovvero che  svolgono  funzioni  volte  a
          soddisfare esigenze di interesse generale aventi  carattere
          non  industriale,  ne'  commerciale,  ovvero  che  svolgono
          attivita' nei confronti della  pubblica  amministrazione  a
          supporto   di    funzioni    amministrative    di    natura
          pubblicistica.  Ferma  restando  l'immediata   applicazione
          della  disposizione  di  cui  al  precedente  periodo,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
          semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e
          delle finanze e dell'interno, d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata, possono essere ridefiniti i criteri  di  calcolo
          della spesa di  personale  per  le  predette  societa'.  La
          disposizione di cui al terzo periodo non  si  applica  alle
          societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei
          quali l'incidenza  delle  spese  di  personale  e'  pari  o
          inferiore  al  35  per  cento  delle  spese  correnti  sono
          ammesse, in deroga al limite del 40 per  cento  e  comunque
          nel  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
          interno e dei  limiti  di  contenimento  complessivi  delle
          spese  di  personale,  le  assunzioni  per  turn-over   che
          consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
          dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
          2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al  secondo
          periodo  trovano  applicazione  solo  in  riferimento  alle
          assunzioni del personale destinato allo  svolgimento  delle
          funzioni in materia di istruzione pubblica  e  del  settore
          sociale. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  9.  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico) - 
              1- 27.(Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti  locali
          in sperimentazione  di  cui  all'articolo  36  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  l'anno  2014,  il
          limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per
          cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal  2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio di cui all'articolo 70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276.  Resta  fermo  che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  188,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'  articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (Omissis)". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  147-quater  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 147-quater. (Controlli sulle societa' partecipate
          non quotate) -  1.  L'ente  locale  definisce,  secondo  la
          propria autonomia organizzativa, un  sistema  di  controlli
          sulle societa' non quotate, partecipate dallo  stesso  ente
          locale. Tali  controlli  sono  esercitati  dalle  strutture
          proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
              2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma  1  del
          presente     articolo,     l'amministrazione      definisce
          preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma  6,
          gli obiettivi gestionali a cui  deve  tendere  la  societa'
          partecipata, secondo parametri qualitativi e  quantitativi,
          e organizza un idoneo  sistema  informativo  finalizzato  a
          rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la
          societa',   la   situazione   contabile,    gestionale    e
          organizzativa della societa', i contratti di  servizio,  la
          qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge  sui
          vincoli di finanza pubblica. 
              3. Sulla base delle informazioni di  cui  al  comma  2,
          l'ente   locale   effettua   il   monitoraggio    periodico
          sull'andamento  delle  societa'  non  quotate  partecipate,
          analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi  assegnati
          e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
          riferimento  a  possibili  squilibri   economico-finanziari
          rilevanti per il bilancio dell'ente. 
              4. I risultati  complessivi  della  gestione  dell'ente
          locale  e  delle  aziende  non  quotate  partecipate   sono
          rilevati  mediante   bilancio   consolidato,   secondo   la
          competenza economica. 
              5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in  fase  di  prima  applicazione,  agli  enti  locali  con
          popolazione superiore a 100.000 abitanti, per  l'anno  2014
          agli  enti  locali  con  popolazione  superiore  a   50.000
          abitanti e, a decorrere dall'anno 2015,  agli  enti  locali
          con popolazione superiore a 15.000 abitanti,  ad  eccezione
          del comma 4, che si applica  a  tutti  gli  enti  locali  a
          decorrere dall'anno 2015, secondo  le  disposizioni  recate
          dal  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.   Le
          disposizioni del presente articolo non  si  applicano  alle
          societa' quotate e a quelle da esse  controllate  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del  codice  civile.  A  tal  fine,  per
          societa' quotate partecipate dagli enti di cui al  presente
          articolo  si  intendono  le  societa'  emittenti  strumenti
          finanziari quotati in mercati regolamentati.". 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   25,   comma
          11-quinquies, del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 25. (Misure urgenti  di  settore  in  materia  di
          infrastrutture e trasporti)- 
              1- 11-quater. (Omissis). 
              11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
          11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, nonche' quanto disposto dall'articolo 16, commi 4  e
          9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le
          regioni interessate, al fine  di  consentire  la  rimozione
          dello squilibrio finanziario derivante da debiti  pregressi
          a carico dei rispettivi  bilanci  regionali  concernenti  i
          servizi di trasporto  pubblico  regionale  e  locale  e  di
          applicare i criteri  di  incremento  dell'efficienza  e  di
          razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive  modificazioni,  predispongono   un   piano   di
          ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da
          sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  piano  di
          ristrutturazione del debito deve individuare le  necessarie
          azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza
          da conseguire attraverso l'adozione  dei  criteri  e  delle
          modalita' di cui al citato articolo 16-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012.  Per   il
          finanziamento  del  piano  di  ristrutturazione,   ciascuna
          regione interessata e'  autorizzata,  previa  delibera  del
          CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad
          essa assegnate a valere sul Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione in attuazione della delibera del  CIPE  n.  1/2011
          dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 80 del 7 aprile 2011, nel  limite  massimo  dell'importo
          che sara' concordato tra ciascuna regione, il Ministero per
          la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture
          e dei  trasporti  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  sulla  base  del  piano  stesso.  Per  le  regioni
          interessate sara' conseguentemente sottoposta all'esame del
          CIPE, per la presa d'atto, la  nuova  programmazione  delle
          risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le regioni
          interessate, per le  medesime  finalita',  nonche'  per  il
          mantenimento  dell'equilibrio  di  bilancio,  possono,   in
          alternativa, utilizzare le complessive risorse del  proprio
          bilancio per i  medesimi  anni,  ivi  comprese  le  residue
          disponibilita'  derivanti  dall'applicazione   dell'accordo
          sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano  del  7  febbraio  2013,  in  materia  di   proroga
          dell'utilizzo, ove sussistenti,  di  economie  di  bilancio
          vincolate, fermi restando i limiti del patto di  stabilita'
          interno. 
              (Omissis).".