Art. 9 
 
 
                  Durata del permesso di soggiorno 
         per la frequenza a corsi di studio o per formazione 
 
  1. All'articolo 5, comma 3, (( del testo unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto )) legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale,  di  un
corso di  studio  ((  di  istituzioni  scolastiche,  universitarie  e
dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  ))  o  per
formazione debitamente certificata, fatta salva la  verifica  annuale
di profitto (( secondo le previsioni del regolamento  di  attuazione.
Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il
termine del percorso  formativo  compiuto,  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 22, comma 11-bis;». )) 
  2. Entro sei mesi (( dalla data di entrata )) in vigore della legge
di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento  del
(( regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6,  del
testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
La disposizione di  cui  al  comma  1  si  applica  a  decorrere  dal
quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore  delle  predette
norme regolamentari di adeguamento. 
  3. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del decreto legislativo  25  luglio
          1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero), pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto  1998,  n.
          191, S.O.: 
              "Art. 5. Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998,  n.
          40, art. 5) 
              (Omissis). 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
              b) . 
              c)   inferiore   al   periodo   di   frequenza,   anche
          pluriennale,  di  un  corso  di   studio   di   istituzioni
          scolastiche,   universitarie   e    dell'alta    formazione
          artistica,  musicale   e   coreutica   o   per   formazione
          debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di
          profitto  secondo  le   previsioni   del   regolamento   di
          attuazione.  Il  permesso  puo'   essere   prolungato   per
          ulteriori  dodici  mesi  oltre  il  termine  del   percorso
          formativo compiuto, secondo quanto  disposto  dall'articolo
          22, comma 11-bis; 
              d). 
              e)    superiore    alle    necessita'    specificamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              (Omissis).". 
              Il DPR 31 agosto  1999,  n.  394  (Regolamento  recante
          norme di attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,  comma
          6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), 
              e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258,
          S.O. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  6,  del
          citato decreto legislativo n. 286 del 1998: 
              "Art. 1. Ambito di applicazione (Legge 6 marzo 1998, n.
          40, art. 1) 
              (Omissis). 
              6. Il regolamento  di  attuazione  del  presente  testo
          unico, di seguito denominato regolamento di attuazione,  e'
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. 
              (Omissis).".