Art. 9 
 
 
                          Specializzazioni 
 
  1. E' riconosciuta agli avvocati  la  possibilita'  di  ottenere  e
indicare  il  titolo  di  specialista  secondo  modalita'  che   sono
stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente  articolo,  con
regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo  parere  del
CNF, ai sensi dell'articolo 1. 
  2. Il titolo di specialista si puo' conseguire  all'esito  positivo
di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel
settore di specializzazione. 
  3. I percorsi formativi,  le  cui  modalita'  di  svolgimento  sono
stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati  presso
le facolta' di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli
ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi  di  alta
formazione  per  il  conseguimento   del   titolo   di   specialista.
All'attuazione  del  presente   comma   le   universita'   provvedono
nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Il  conseguimento  del  titolo  di  specialista  per  comprovata
esperienza   professionale   maturata   nel   settore   oggetto    di
specializzazione e' riservato  agli  avvocati  che  abbiano  maturato
un'anzianita'    di    iscrizione    all'albo     degli     avvocati,
ininterrottamente e senza sospensioni, di  almeno  otto  anni  e  che
dimostrino  di  avere  esercitato  in  modo  assiduo,  prevalente   e
continuativo  attivita'  professionale  in   uno   dei   settori   di
specializzazione negli ultimi cinque anni. 
  5. L'attribuzione  del  titolo  di  specialista  sulla  base  della
valutazione  della  partecipazione  ai  corsi  relativi  ai  percorsi
formativi  nonche'  dei  titoli  ai  fini  della  valutazione   della
comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva  al  CNF.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e  i  criteri
sulla base dei  quali  valutare  l'esercizio  assiduo,  prevalente  e
continuativo  di  attivita'  professionale  in  uno  dei  settori  di
specializzazione. 
  6. Il titolo di specialista puo' essere revocato esclusivamente dal
CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1. 
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta  riserva
di attivita' professionale. 
  8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche
e coloro che, alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare
il relativo titolo con le opportune specificazioni.