Art. 9 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo  8  e'  rivolta  al
consiglio  dell'ordine  o  del  collegio  professionale   nella   cui
circoscrizione  e'  posta  la  sede   legale   della   societa'   tra
professionisti ed e' corredata della seguente documentazione: 
    a) atto costitutivo e statuto della societa' in copia autentica; 
    b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; 
    c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci
professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o  il  collegio
cui e' rivolta la domanda. 
  2. La societa' tra  professionisti  costituita  nella  forma  della
societa' semplice puo' allegare alla domanda di iscrizione, in  luogo
del documento indicato al comma  1,  lettera  a),  una  dichiarazione
autenticata del socio  professionista  cui  spetti  l'amministrazione
della societa'. 
  3.  Il  consiglio  dell'ordine  o   del   collegio   professionale,
verificata l'osservanza delle  disposizioni  contenute  nel  presente
regolamento, iscrive la societa' professionale nella sezione speciale
di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna  societa',
della ragione o  denominazione  sociale,  dell'oggetto  professionale
unico o prevalente, della sede  legale,  del  nominativo  del  legale
rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonche'  degli  eventuali
soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. 
  4.  L'avvenuta  iscrizione  deve  essere  annotata  nella   sezione
speciale del registro  delle  imprese  su  richiesta  di  chi  ha  la
rappresentanza della societa'. 
5.  Le  variazioni  delle  indicazioni  di  cui  al   comma   3,   le
deliberazioni che importano  modificazioni  dell'atto  costitutivo  o
dello statuto e le modifiche del  contratto  sociale,  che  importino
variazioni della composizione sociale, sono comunicate  all'ordine  o
al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono  alle
relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.