Art. 9 
 
Incompatibilita' tra incarichi e cariche in enti di  diritto  privato
  regolati o  finanziati  nonche'  tra  gli  stessi  incarichi  e  le
  attivita' professionali 
 
   1.  Gli  incarichi  amministrativi  di  vertice  e  gli  incarichi
dirigenziali, comunque denominati, nelle  pubbliche  amministrazioni,
che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attivita' svolte
dagli   enti   di   diritto    privato    regolati    o    finanziati
dall'amministrazione che conferisce  l'incarico,  sono  incompatibili
con l'assunzione e  il  mantenimento,  nel  corso  dell'incarico,  di
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o  finanziati
dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 
  2.  Gli  incarichi  amministrativi  di  vertice  e  gli   incarichi
dirigenziali, comunque denominati, nelle  pubbliche  amministrazioni,
gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e
amministratore delegato negli enti di diritto  privato  in  controllo
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio,  da  parte
del soggetto incaricato, di un'attivita' professionale, se questa  e'
regolata, finanziata o  comunque  retribuita  dall'amministrazione  o
ente che conferisce l'incarico.