Art. 9 
 
 
Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
                               n. 192 
 
  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 11. (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento
delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione  della
direttiva 2010/31/UE, le metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni
energetiche degli edifici,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  2  aprile  2009,  n.  59,
predisposte in conformita' alle norme EN a supporto  delle  direttive
2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: 
      a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni  energetiche  degli
edifici - Determinazione dell'energia primaria  e  della  prestazione
energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa  UNI
equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; 
      b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni  energetiche  degli  edifici  -
Parte  1:  Determinazione   del   fabbisogno   di   energia   termica
dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; 
      c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni  energetiche  degli  edifici  -
Parte 2: Determinazione del fabbisogno  di  energia  primaria  e  dei
rendimenti per la climatizzazione invernale,  per  la  produzione  di
acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione; 
      d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni  energetiche  degli  edifici  -
Parte 3: Determinazione del fabbisogno  di  energia  primaria  e  dei
rendimenti per la climatizzazione estiva; 
      e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni  energetiche  degli  edifici  -
Parte 4: Utilizzo  di  energie  rinnovabili  e  di  altri  metodi  di
generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua  calda
sanitaria.».