Art. 9 
 
                  Ispezioni sugli impianti termici 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto  legislativo,  le
autorita' competenti  effettuano  gli  accertamenti  e  le  ispezioni
necessari all'osservanza delle norme  relative  al  contenimento  dei
consumi di  energia  nell'esercizio  e  manutenzione  degli  impianti
termici, in  un  quadro  di  azioni  che  promuova  la  tutela  degli
interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese  informazione,
sensibilizzazione ed assistenza all'utenza. 
  2. Le  ispezioni  si  effettuano  su  impianti  di  climatizzazione
invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e  di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale  non  minore
di  12  kW.  L'ispezione  comprende  una  valutazione  di  efficienza
energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento
rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed
estiva dell'edificio, in riferimento al  progetto  dell'impianto,  se
disponibile,  e  una  consulenza  sui  possibili  interventi  atti  a
migliorare   il   rendimento   energetico   dell'impianto   in   modo
economicamente conveniente. 
  3. I  risultati  delle  ispezioni  sono  allegati  al  libretto  di
impianto di cui all'articolo 7, comma 5. 
  4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica
utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas,  metano
o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica
utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento  del  rapporto
di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo
responsabile e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione. 
  5. In caso di affidamento a organismi esterni  delle  attivita'  di
cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti  minimi
di cui all'Allegato C del presente decreto. 
  6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n.  115,  l'Unita'  tecnica  per  l'efficienza  energetica  dell'Enea
(ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e
di Bolzano,  nonche'  alle  autorita'  competenti  e  agli  organismi
esterni che  ne  facciano  richiesta,  supporto  nelle  attivita'  di
formazione  e   qualificazione   del   personale   incaricato   degli
accertamenti e ispezioni degli impianti termici di  cui  al  presente
articolo. 
  7. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito delle proprie competenze territoriali,  ed  eventualmente
attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui
al presente articolo, accertano la rispondenza alle  norme  contenute
nel  presente  provvedimento  degli  impianti  termici  presenti  nel
territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia,  con
provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le
modalita' per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione  di
un  sistema  informativo  relativo  agli  impianti  termici  e   allo
svolgimento dei propri compiti. 
  8. Le Regioni, le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o
l'organismo incaricato provvedono all'accertamento  dei  rapporti  di
controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora  ne  rilevino
la necessita', si  attivano  presso  i  responsabili  degli  impianti
affinche' questi  ultimi  procedano  agli  adeguamenti  eventualmente
necessari. 
  9.  Ai  fini  degli  obiettivi  di  miglioramento   dell'efficienza
energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri
e priorita': 
    a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di
efficienza energetica o per i quali in  fase  di  accertamento  siano
emersi elementi di criticita'; 
    b) impianti dotati  di  generatori  o  macchine  frigorifere  con
anzianita' superiore a 15 anni; 
    c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o  solido
con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni  sul
100 per cento degli impianti, ogni due anni; 
    d) impianti dotati di macchine frigorifere  con  potenza  termica
utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli
impianti, ogni quattro anni; 
    e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica  utile
nominale superiore a  100  kW  e  impianti  dotati  di  generatori  a
combustibile liquido o solido  con  potenza  termica  utile  nominale
compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti,
ogni quattro anni; 
    f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali  dai
rapporti di  controllo  dell'efficienza  energetica  risulti  la  non
riconducibilita'   a   rendimenti   superiori   a   quelli    fissati
nell'Allegato B del presente decreto. 
  10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono  al  Ministero  dello
sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare una relazione  sulle  caratteristiche  e  sullo
stato  di  efficienza  e  manutenzione  degli  impianti  termici  nel
territorio di propria competenza, con  particolare  riferimento  alle
risultanze  delle  ispezioni  effettuate  nell'ultimo   biennio.   La
relazione e' aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente  il
periodo di riferimento della stagione termica e' fissato come  inizio
al primo agosto di  ogni  anno  e  termine  al  31  luglio  dell'anno
successivo. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'art. 9,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo n 192 del 2005: 
              "Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali. 
              1. (Omissis). 
              2. Le  autorita'  competenti  realizzano,  con  cadenza
          periodica, privilegiando accordi  tra  gli  enti  locali  o
          anche attraverso altri organismi pubblici o privati di  cui
          sia  garantita  la  qualificazione  e  l'indipendenza,  gli
          accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
          norme relative  al  contenimento  dei  consumi  di  energia
          nell'esercizio   e   manutenzione   degli    impianti    di
          climatizzazione e assicurano che  la  copertura  dei  costi
          avvenga con una equa  ripartizione  tra  tutti  gli  utenti
          finali e l'integrazione di  questa  attivita'  nel  sistema
          delle ispezioni degli impianti  all'interno  degli  edifici
          previsto all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto  2004,
          n. 239, cosi' da  garantire  il  minor  onere  e  il  minor
          impatto possibile a carico dei cittadini;  tali  attivita',
          le  cui  metodologie  e  requisiti  degli  operatori   sono
          previsti dai decreti di  cui  all'art.  4,  comma  1,  sono
          svolte  secondo  principi  di  imparzialita',  trasparenza,
          pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a: 
                a) ridurre il consumo  di  energia  e  i  livelli  di
          emissioni inquinanti; 
                c) rispettare quanto prescritto all'art. 7; 
                d)    monitorare    l'efficacia    delle    politiche
          pubbliche.". 
              - Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo n.
          115 del 2008: 
              "Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza
          energetica 
              1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'art.  2,  comma
          1,  lettera  cc),  tramite  una   struttura,   di   seguito
          denominata: «Unita'  per  l'efficienza  energetica»,  senza
          nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a  carico  della
          finanza  pubblica  e  nell'ambito  delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              2. L'Unita' per l'efficienza energetica  opera  secondo
          un proprio piano di attivita', approvato  congiuntamente  a
          quelli  di  cui  all'art.  16  del  decreto  legislativo  3
          settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla  redazione  di
          tale piano di attivita' sulla base di specifiche direttive,
          emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto
          disposto  dal  presente  decreto  oltreche'  ad   ulteriori
          obiettivi   e    provvedimenti    attinenti    l'efficienza
          energetica. 
              3. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su
          proposta  del  Consiglio  di  amministrazione  dell'ENEA  e
          previo parere per i profili di  rispettiva  competenza  del
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e
          del Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite
          le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle
          strutture, utilizzando il solo personale in  servizio  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, al fine  di
          consentire l'effettivita' delle  funzioni  dell'Unita'  per
          l'efficienza energetica. 
              4.  L'Unita'  per  l'efficienza  energetica  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                a) supporta il Ministero dello sviluppo  economico  e
          le  regioni  ai  fini  del  controllo  generale   e   della
          supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai  sensi
          del presente decreto; 
                b) provvede  alla  verifica  e  al  monitoraggio  dei
          progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e
          coordinando  le  informazioni  necessarie  ai  fini   delle
          specifiche attivita' di cui all'art. 5; 
                c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla
          direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la  definizione
          dei metodi per la misurazione e la verifica  del  risparmio
          energetico ai fini della verifica del  conseguimento  degli
          obiettivi  indicativi  nazionali,  da  approvarsi   secondo
          quanto previsto dall'art.  3,  comma  2.  In  tale  ambito,
          definisce altresi' metodologie specifiche per  l'attuazione
          del meccanismo dei certificati bianchi,  approvate  con  le
          modalita' di cui  all'art.  3,  comma  2,  con  particolare
          riguardo allo  sviluppo  di  procedure  standardizzate  che
          consentano  la  quantificazione  dei  risparmi  senza  fare
          ricorso a misurazioni dirette; 
                d) svolge supporto tecnico-scientifico  e  consulenza
          per lo Stato, le regioni e gli enti locali  anche  ai  fini
          della predisposizione degli strumenti  attuativi  necessari
          al conseguimento degli obiettivi  indicativi  nazionali  di
          risparmio energetico di cui al presente decreto; 
                e) assicura, anche in coerenza  con  i  programmi  di
          intervento delle regioni, l'informazione a cittadini,  alle
          imprese, alla pubblica  amministrazione  e  agli  operatori
          economici, sugli strumenti  per  il  risparmio  energetico,
          nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico
          predisposto   per   la   diffusione   e    la    promozione
          dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre  a  fornire
          sistemi di diagnosi energetiche  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall'art. 18.".