Art. 9 
 
Disposizioni   urgenti   per   assicurare    la    trasparenza,    la
  semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica
  allo spettacolo dal vivo e al cinema. 
  1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  3,  della
legge 15 novembre 2005, n. 239, e con  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014, i criteri  per  l'erogazione  e  le  modalita'  per  la
liquidazione e l'anticipazione dei  contributi  allo  spettacolo  dal
vivo.  I  criteri  di  assegnazione  tengono  conto   dell'importanza
culturale della produzione svolta, dei  livelli  quantitativi,  degli
indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale
degli organismi. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo  stabilisce,
inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio  a
fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate.  L'articolo  1  della
legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato. 
  2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati  a  valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive
modificazioni,  pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di  incarichi  amministrativi  ed  artistici  di
vertice e di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,
nonche' di collaborazione o consulenza: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
lavoro, di consulenza o di collaborazione. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti  ed
organismi entro il 31 gennaio di  ogni  anno  e  comunque  aggiornate
anche  successivamente.  Ai  predetti  soggetti  non  possono  essere
erogate  a   qualsiasi   titolo   somme   sino   alla   comunicazione
dell'avvenuto adempimento o aggiornamento. 
  4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e),  della  legge
30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo  2,  comma  4,  della  legge  10
maggio 1983,  n.  182.  Di  conseguenza,  i  fondi  speciali  per  la
concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per
l'adeguamento delle strutture e per il  rinnovo  degli  arredi  delle
sale  teatrali  e  musicali,  di  cui  ai  predetti  articoli,   sono
soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al  comma  4  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del  compenso  dovuto,
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  al  soggetto
gestore dei fondi medesimi. 
  6. Sono tenute esenti dall'imposta  di  bollo,  come  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e
successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto  presso  le  competenti
direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: 
    a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione  del  Fondo
unico per lo spettacolo"; 
    b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261,  e
del Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  12  luglio  2005
recanti  "Vigilanza  antincendio   nei   luoghi   di   spettacolo   e
intrattenimento"; 
    c) decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni, recante "Riforma delle attivita' cinematografiche"; 
    d) legge 21 aprile 1962,  n.  161,  e  successive  modificazioni,
recante "Revisione dei film"; 
    e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di  agevolazioni
fiscali per le attivita' cinematografiche. 
  7.   Alla   copertura    finanziaria    degli    oneri    derivanti
dall'applicazione del comma  6  pari  ad  euro  216.000  a  decorrere
dall'anno 2014 si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento annuale  previsto  a  favore  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  a  effettuare,  con  appositi   decreti,   le   relative
variazioni di bilancio.