Art. 9 
 
Disposizioni in  materia  di  monitoraggio  fiscale.  Caso  EU  Pilot
                            1711/11/TAXU 
 
  1. Al  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  1  (Trasferimenti  attraverso  intermediari).   -   1.   Gli
intermediari finanziari e  gli  altri  soggetti  esercenti  attivita'
finanziaria indicati nell'articolo 11,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  che  intervengono,  anche
attraverso movimentazione di conti,  nei  trasferimenti  da  o  verso
l'estero di mezzi di  pagamento  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera i), del medesimo decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231, sono tenuti a  trasmettere  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati
relativi alle predette operazioni oggetto  di  rilevazione  ai  sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a
favore di  persone  fisiche,  enti  non  commerciali  e  di  societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. I dati relativi ai trasferimenti e alle  movimentazioni  oggetto
di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia  delle
entrate con modalita'  e  termini  stabiliti  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  anche  a  disposizione  della
Guardia di  finanza  con  procedure  informatiche.  Con  il  medesimo
provvedimento, la trasmissione puo' essere  limitata  per  specifiche
categorie di operazioni o causali»; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Al  fine  di
garantire la  massima  efficacia  all'azione  di  controllo  ai  fini
fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di  illecito
trasferimento e detenzione  di  attivita'  economiche  e  finanziarie
all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi  dell'articolo  12,
comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  i  reparti
speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo  6,  comma  2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  29
gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga  ad  ogni  vigente
disposizione di legge, previa  autorizzazione,  rispettivamente,  del
direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del
Comandante generale della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso
delegata: 
  a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione
ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  lettera  b),  del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con  l'estero  anche
per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico  periodo
temporale; 
  b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13  e  14  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con  riferimento  a  specifiche
operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei
titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo  1,
comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231. 
  2. Con provvedimento congiunto  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e del Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza  sono
stabiliti le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui  al
comma 1, lettere a)  e  b),  al  fine  di  assicurare  il  necessario
coordinamento e di evitare duplicazioni»; 
    c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  4  (Dichiarazione  annuale  per  gli   investimenti   e   le
attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non  commerciali  e  le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo  5  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in  Italia  che,
nel  periodo  d'imposta,  detengono  investimenti  all'estero  ovvero
attivita' estere di  natura  finanziaria,  suscettibili  di  produrre
redditi imponibili in Italia, devono  indicarli  nella  dichiarazione
annuale  dei  redditi.  Sono  altresi'  tenuti   agli   obblighi   di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non
essendo  possessori  diretti  degli  investimenti  esteri   e   delle
attivita' estere di  natura  finanziaria,  siano  titolari  effettivi
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  2,
lettera u),  e  dall'allegato  tecnico  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231. 
  2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle  attivita'
di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o  ad
imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi,  secondo  le  norme
vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo  1,  comma
1, ai  quali  gli  investimenti  e  le  attivita'  sono  affidate  in
gestione, custodia o amministrazione o nei casi in  cui  intervengano
nella riscossione dei relativi flussi finanziari e  dei  redditi.  La
ritenuta trova altresi' applicazione, con l'aliquota del 20 per cento
e  a  titolo  d'acconto,  per  i   redditi   di   capitale   indicati
nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti,
diversi da quelli bancari, nonche' per i redditi di capitale indicati
nel comma 1, lettere c), d) ed h), del  citato  articolo  44.  Per  i
redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo  testo  unico,
derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie  di
cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo
del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta  a
titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile
dei redditi corrisposti per il loro tramite.  Nel  caso  in  cui  gli
intermediari intervengano nella riscossione dei predetti  redditi  di
capitale e redditi diversi, il contribuente e'  tenuto  a  fornire  i
dati utili ai fini della determinazione  della  base  imponibile.  In
mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva  e'
applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento. 
  3. Gli obblighi di  indicazione  nella  dichiarazione  dei  redditi
previsti nel comma 1 non sussistono per le  attivita'  finanziarie  e
patrimoniali  affidate  in  gestione  o   in   amministrazione   agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a  ritenuta  o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  e'
stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma
1 nonche', annualmente, il controvalore  in  euro  degli  importi  in
valuta da dichiarare»; 
    d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Sanzioni). -  1.  Per  la  violazione  degli  obblighi  di
trasmissione all'Agenzia  delle  entrate  previsti  dall'articolo  1,
posti  a  carico  degli  intermediari,   si   applica   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria  dal  10  al  25  per  cento  dell'importo
dell'operazione non segnalata. 
  2.   La   violazione   dell'obbligo   di   dichiarazione   previsto
nell'articolo 4, comma 1, e' punita con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria dal 3 al 15 per cento  dell'ammontare  degli  importi  non
dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa  alla
detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita'  estere  di
natura  finanziaria  negli  Stati  o  territori  a   regime   fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4  maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio  1999,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  21  novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  23  novembre
2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30
per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.  Nel  caso  in
cui  la  dichiarazione  prevista  dall'articolo  4,  comma   1,   sia
presentata entro novanta giorni dal termine, si applica  la  sanzione
di euro 258»; 
    e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Tassazione  presuntiva).  -  1.  Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 4, comma 1,  gli  investimenti  esteri  e  le  attivita'
estere di natura finanziaria,  trasferiti  o  costituiti  all'estero,
senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si  presumono,
salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al  tasso  ufficiale
di riferimento vigente in Italia nel relativo  periodo  d'imposta,  a
meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che
si tratta di redditi la  cui  percezione  avviene  in  un  successivo
periodo d'imposta, o  sia  indicato  che  determinate  attivita'  non
possono  essere  produttive  di  redditi.  La  prova  delle  predette
condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni
dal ricevimento della espressa richiesta  notificatagli  dall'ufficio
delle imposte». 
  2. All'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  19  novembre
2008, n.  195,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in
via telematica all'Agenzia delle entrate e alla  Guardia  di  finanza
secondo modalita'  e  termini  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze». 
  3. All'articolo 8 del decreto-legge  30  settembre  1983,  n.  512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.  649,
al primo periodo, le parole: «la ritenuta  e'  operata  dai  soggetti
residenti incaricati che intervengono  nel  pagamento  dei  proventi»
sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta e' operata dai  soggetti
residenti che intervengono nella riscossione dei proventi». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227
          (Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.  Caso  Eu
          Pilot 1711/11/TAXU); Rilevazione a fini fiscali  di  taluni
          trasferimenti  da  e  per  l'estero  di  denaro,  titoli  e
          valori), modificato dalla  presente  legge,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151. 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre 1983, n.  649  (Disposizioni  relative  ad  alcune
          ritenute alla fonte sugli interessi  e  altri  proventi  di
          capitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  1°  ottobre
          1983, n. 270, come modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 8. -  Per  i  titoli  ed  i  certificati  di  cui
          all'art.  5,   nonche'   per   i   titoli   o   certificati
          rappresentativi delle quote di partecipazione in  organismi
          d'investimento collettivo immobiliari, emessi  da  soggetti
          non residenti nel territorio dello Stato  e  collocati  nel
          territorio stesso  la  ritenuta  e'  operata  dai  soggetti
          residenti che intervengono nella riscossione dei  proventi,
          nel  riacquisto  o  nella   negoziazione   dei   titoli   o
          certificati; essi  provvedono  anche  al  versamento  delle
          ritenute operate e alla presentazione  della  dichiarazione
          indicata nello stesso art. 5. Non sono soggetti a  ritenuta
          i proventi percepiti da societa'  in  nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di cui  all'art.  5  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, nonche' dalle societa' ed enti di cui alle  lettere
          a) e b) del comma 1, dell'art. 87 del predetto testo  unico
          n. 917 del 1986 e  stabili  organizzazioni  nel  territorio
          dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera
          d) del comma 1 del predetto art. 87. Nell'ipotesi di titoli
          o certificati ad emissione continuativa  o  comunque  senza
          scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire
          il versamento annuale previsto  nell'art.  6  e  provvedere
          agli adempimenti stabiliti nell'art. 7 con  riferimento  al
          valore complessivo  dei  titoli  collocati  nel  territorio
          dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.".