Art. 9 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, e successive modificazioni,  le  parole:  "Fino  al  31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al  31  dicembre
2014". 
  2. All'articolo 3, comma 2-bis,  lettera  a),  terzo  periodo,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro  il  31  dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014". 
  3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, le parole: "31 dicembre 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2014". 
  4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono  sostituite
dalle seguenti "30 giugno 2014". 
  5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "1°gennaio  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "1° luglio 2014". 
  6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
giugno 2014". 
  7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo  4,
comma 3,  lettera  b),  e  all'articolo  18,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91,  sono  prorogati  al  31  dicembre
2014. 
  8. All'articolo 25, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a partire dal 2015». 
  9. Le risorse di cui all'articolo  74,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme  gia'  impegnate  sul
capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'esercizio  finanziario  2013,  possono  essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di  avvio  dei
Fondi   di   previdenza   complementare    dei    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche. 
  10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015». 
  11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le  parole:  «nel  corrente  esercizio  finanziario   e   in   quello
successivo»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «negli   esercizi
finanziari 2012, 2013 e 2014». 
  12. Nelle more del  completamento  della  riforma  della  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre  2009,
n. 196, la facolta' di cui all'articolo 30, comma  11,  della  citata
legge n. 196 del 2009 puo' essere esercitata anche per  gli  esercizi
finanziari 2013 e 2014. 
  13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle  strutture
organizzative disposta a  seguito  dell'attuazione  dell'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  al  fine  di
assicurare la continuita'  nella  gestione  le  amministrazioni  sono
autorizzate a gestire le  risorse  assegnate  secondo  la  precedente
struttura del bilancio dello Stato. 
  14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attivita' di
revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
fermo  restando  al  momento  della  presentazione  dell'istanza   il
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a),
b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  20
giugno 2012, n.  145,  l'ammissione  all'esame  per  l'iscrizione  al
Registro dei revisori ed  i  relativi  esoneri  restano  disciplinati
dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
88, e dalle relative disposizioni attuative. 
  15. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  del  programma  Carta
acquisti di cui all'articolo  81,  comma  32,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e l'avvio della  sperimentazione  del  programma
Carta acquisti di cui all'articolo 60 del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, nelle more  dell'espletamento  della  procedura  di  gara  per
l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle
carte  acquisti  e  dei  relativi  rapporti  amministrativi  di   cui
all'articolo 81, comma 35,  punto  b)  del  citato  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133,  il  contratto  per  la  gestione  del  predetto
servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, e'  prorogato
fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.  Al  fine
di prorogare il programma Carta acquisti  al  31  dicembre  2013,  il
fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno  2013,  di  35  milioni  di
euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo  del  comma  235
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.