Art. 9 Proroga di termini in materia economica e finanziaria 1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al (( 30 giugno 2014 )) ». 2. All'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014». 3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2014». 5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti «1º luglio 2014». 6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014». 7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014. 8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015». (( 9. (Soppresso). )) 10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015». 11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014». 12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facolta' di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 puo' essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014. 13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuita' nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato. 14. (( All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita' alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame». )) (( 15. (Soppresso). )) (( 15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014». 15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati gia' inviati gli inviti a presentare offerta. 15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015». 15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE), come modificato dalla presente legge: «Art. 19. Disposizioni finali e transitorie. 1 - 13.(Omissis). 14. Fino al 30 giugno 2014, la riserva di attivita' di cui all'art. 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. 14-bis.(Omissis).». Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 40 del 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione 1-2.(Omissis). 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalita': a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale e' riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attivita' delle sezioni di cui all' art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2014; il mancato rispetto dei predetti carichi e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse; b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell' art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente puo' presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all' art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarita' della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto. 2-ter - 3-bis.(Omissis).». Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla presente legge: «Art. 8. Misure per la stabilita' del sistema creditizio 1-29.(Omissis). 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista dall'art. 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'art. 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2014. 31 - 34.(Omissis).». Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dalla presente legge: «Art. 128-decies. Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo 1 - 2.(Omissis). 3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 5.(Omissis).». Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore 1.(Omissis). 2. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. 3-4.(Omissis).». Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 4 e del comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili): «Art. 4. Piano dei conti integrato 1 - 2.(Omissis). 3. Con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti: a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce; b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto; c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui e' allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilita'. 4 - 8.(Omissis).» «Art. 18. Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012, e' individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa' partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalita' per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione. 2.(Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, come modificato dalla presente legge: «Art. 25. Sperimentazione 1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilita' finanziaria e contabilita' economico-patrimoniale, entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disciplinata, a partire dal 2015, una attivita' di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilita' finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita' di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunita' di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. 2.(Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio 1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al periodo 2011-2015, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'art. 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e' disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'art. 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo. Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'art. 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.». Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla presente legge: «Art. 6. Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici 1-13.(Omissis). 14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. 15 - 20.(Omissis).». La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'art. 30 della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 30. Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente 1-10. (Omissis). 11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessita' e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, puo' prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.». Si riporta il testo vigente del comma 10-ter dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: «Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni 1 - 10-bis.(Omissis). 10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. 10-quater - 20-quinquies.(Omissis).». Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla presente legge: «4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): «1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e' acquisita eclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' dall'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'art. 7 del presente codice». Si riporta il testo del comma 1324 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: «1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto art. 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011. La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012. La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013. La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014. La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».