Art. 9 
 
 
                Formato della segnatura di protocollo 
 
  1. Le informazioni apposte o associate  ai  documenti  informatici,
registrati nel registro di protocollo, negli altri  registri  di  cui
all'art. 53, comma 5, del testo unico, nei repertori e negli archivi,
nonche' negli  albi,  negli  elenchi  e  in  ogni  raccolta  di  dati
concernente stati,  qualita'  personali  e  fatti  con  le  modalita'
descritte nel manuale di gestione, mediante l'operazione di segnatura
di  cui   all'art.   55   del   testo   unico   che   ne   garantisce
l'identificazione  univoca  e  certa,  sono  espresse  nel   seguente
formato: 
  a) codice identificativo dell'amministrazione; 
  b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea; 
  c) codice identificativo del registro; 
  d) data di protocollo secondo il formato individuato in  base  alle
previsioni di cui all'art. 20, comma 2; 
  e)  progressivo  di  protocollo  secondo  il  formato   specificato
all'art. 57 del testo unico.