Art. 9 
 
Acquisizione di beni e  servizi  attraverso  soggetti  aggregatori  e
                        prezzi di riferimento 
 
  1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui
all'articolo 33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, e'  istituito  ((  ,  senza  maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  ))  l'elenco  dei  soggetti
aggregatori di cui fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
committenza  per  ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. I soggetti diversi da quelli di cui  al  comma  1  che  svolgono
attivita' di centrale di committenza ai sensi  dell'articolo  33  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  richiedono  all'Autorita'
l'iscrizione all'elenco dei soggetti  aggregatori.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa  con  la  ((
Conferenza unificata )) sono definiti i  requisiti  per  l'iscrizione
tra   cui   il   carattere   di    stabilita'    dell'attivita'    di
centralizzazione, nonche' i valori di  spesa  ritenuti  significativi
per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento  ad  ambiti,
anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e
della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto,  previa  intesa  con  la  ((  Conferenza
unificata  )),  e'  istituito  il   Tavolo   tecnico   dei   soggetti
aggregatori, (( coordinato dal Ministero  ))  dell'economia  e  delle
finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e  le  modalita'
operative. 
  3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, (( commi 449, 450
e 455 )), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma
574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1,  comma  7,
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma  13,  lettera
d) del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  ((  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, )) con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, (( di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze  )),  da  adottarsi,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, (( sentita l'Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture
)), entro il 31 dicembre di ogni anno,  sulla  base  di  analisi  del
Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle  risorse  messe  a
disposizione ((  ai  sensi  del  comma  9  )),  sono  individuate  le
categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle
quali  le  amministrazioni  statali  centrali   e   periferiche,   ad
esclusione degli istituti e scuole di  ogni  ordine  e  grado,  delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,  nonche'  le
regioni, gli enti regionali, nonche' loro consorzi e associazioni,  e
gli enti del servizio  sanitario  nazionale  ((  ricorrono  a  Consip
S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo
svolgimento delle relative procedure. Per  le  categorie  di  beni  e
servizi  individuate  dal  decreto  di  cui  al  periodo  precedente,
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara  (CIG)
alle  stazioni  appaltanti  che,  in  violazione  degli   adempimenti
previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro
soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente  comma  sono,
altresi',  individuate  le  relative  modalita'  di  attuazione.   E'
comunque fatta salva la possibilita' di acquisire, mediante procedura
di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano
inferiori  a  quelli  emersi  dalle  gare  Consip  e   dei   soggetti
aggregatori. )) 
  4. Il comma 3-bis  dell'articolo  33  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis.   I   Comuni   non   capoluogo   di   provincia   procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni
dei comuni di cui all'articolo  32  del  decreto  legislativo  ((  18
agosto 2000 )), n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
uffici (( anche delle province )), ovvero ricorrendo ad  un  soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile  2014,  n.
56. In alternativa, gli stessi Comuni ((  possono  acquisire  beni  e
servizi )) attraverso gli strumenti elettronici di  acquisto  gestiti
da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di  riferimento.  ((
L'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara  (CIG)
ai comuni non capoluogo di provincia che  procedano  all'acquisizione
di lavori, beni e servizi in violazione  degli  adempimenti  previsti
dal presente comma. )) 
  (( 4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83  del  codice  di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  dopo  le  parole:
«la sicurezza di approvvigionamento» sono aggiunte  le  seguenti:  «e
l'origine produttiva». )) 
  5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica
attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni  e
di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano,  entro  il  31
dicembre 2014, ove non esistente,  un  soggetto  aggregatore  secondo
quanto previsto al comma 1. In ogni caso il  numero  complessivo  dei
soggetti aggregatori  presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'
essere superiore a 35. 
  6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la
facolta' per le regioni di costituire centrali di  committenza  anche
unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto  all'articolo  1,
comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ((  le  regioni
possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle  finanze  ))
apposite convenzioni per la disciplina dei  relativi  rapporti  sulla
cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di  centrale  di  committenza
per gli enti del territorio regionale, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma  1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n  111,  nelle  more  del
perfezionamento delle attivita' concernenti la determinazione annuale
dei costi standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte
dell'Osservatorio presso l'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  anche  al  fine  di
potenziare le attivita' delle centrali di  committenza,  la  predetta
Autorita', a partire dal 1º ottobre 2014, attraverso  la  banca  dati
nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (( fornisce,  tenendo  anche
conto della dinamica dei prezzi dei  diversi  beni  e  servizi,  alle
amministrazioni  ))   pubbliche   un'elaborazione   dei   prezzi   di
riferimento alle condizioni di  maggiore  efficienza  di  beni  e  di
servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a  carico
della pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito web
i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per  gli
acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di  riferimento  pubblicati
dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1º ottobre di  ogni
anno,  sono   utilizzati   per   la   programmazione   dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione  e  costituiscono  prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate
all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e'  presente
una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma  1,  della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  in  ambito   nazionale   ovvero
nell'ambito territoriale di riferimento.  I  contratti  stipulati  in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 
  8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei  prezzi  di
riferimento e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di  acquisto,  come
risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
  (( 8-bis. Nell'ottica della semplificazione e  dell'efficientamento
dell'attuazione dei programmi  di  sviluppo  cofinanziati  con  fondi
dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  si
avvale di Consip S.p.A. nella sua qualita' di centrale di committenza
ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sulla base  di  convenzione  disciplinante  i  relativi
rapporti  per  lo  svolgimento  di  procedure  di  gara   finalizzate
all'acquisizione,   da   parte   delle   autorita'    di    gestione,
certificazione e audit istituite presso  le  singole  amministrazioni
titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea,  di  beni  e  di  servizi  strumentali  all'esercizio  delle
relative funzioni. )) 
  9. Al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e di servizi, (( di cui al comma 3, )) e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  il  Fondo
per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi  destinato  al
finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori  ((  di
cui ai commi 1 e 2 )), con la dotazione di 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al
precedente periodo. 
  10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio  dello  Stato
degli avanzi di gestione di cui  all'articolo  1,  comma  358,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni  2012  e  2013,
sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5  milioni  di  euro,
oltre che per il potenziamento delle  strutture  dell'amministrazione
finanziaria, per il finanziamento delle attivita'  svolte  da  Consip
S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti
delle Pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma
3-ter, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  A  tal  fine,  le
somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono  riassegnate,
con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  anche  ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  33-ter  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              "Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
              1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui
          contratti  pubblici  di   lavori,   servizi   e   forniture
          l'Anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti.  Le  stazioni
          appaltanti di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture  hanno  l'obbligo  di   richiedere   l'iscrizione
          all'Anagrafe unica  presso  la  Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo  62-bis
          del codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.  Esse  hanno  altresi'
          l'obbligo  di  aggiornare  annualmente  i  rispettivi  dati
          identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento
          dei dati derivano, in caso di  inadempimento,  la  nullita'
          degli atti adottati e la responsabilita'  amministrativa  e
          contabile dei funzionali responsabili. 
              2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
          di lavori,  servizi  e  forniture  stabilisce  con  propria
          deliberazione le modalita'  operative  e  di  funzionamento
          dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 455 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              "455.   Ai    fini    del    contenimento    e    della
          razionalizzazione della spesa  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
          anche  unitamente  ad  altre  regioni,  che  operano  quali
          centrali di  committenza  ai  sensi  dell'articolo  33  del
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, in favore delle  amministrazioni  ed  enti  regionali,
          degli  enti  locali,  degli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale e delle altre  pubbliche  amministrazioni  aventi
          sede nel medesimo territorio."- 
              Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente
          legge : 
                
              "Art. 33. Appalti pubblici e accordi  quadro  stipulati
          da centrali di committenza  (art.  11,  direttiva  2004/18;
          art. 29, direttiva  2004/17;  art.  19,  co.  3,  legge  n.
          109/1994) 
              1. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori
          possono  acquisire  lavori,  servizi  e  forniture  facendo
          ricorso a centrali di  committenza,  anche  associandosi  o
          consorziandosi. 
              2.   Le   centrali   di   committenza    sono    tenute
          all'osservanza del presente codice. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici e  i  soggetti  di
          cui all'articolo 32, comma  1,  lettere  b),  c),  f),  non
          possono   affidare   a   soggetti   pubblici   o    privati
          l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione
          appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le  amministrazioni
          aggiudicatrici possono affidare  le  funzioni  di  stazione
          appaltante  di  lavori  pubblici   ai   servizi   integrati
          infrastrutture e trasporti (SIIT)  o  alle  amministrazioni
          provinciali,  sulla  base  di  apposito  disciplinare   che
          prevede altresi' il  rimborso  dei  costi  sostenuti  dagli
          stessi per le attivita' espletate, nonche'  a  centrali  di
          committenza. 
              3-bis. I Comuni non capoluogo  di  provincia  procedono
          all'acquisizione di  lavori,  beni  e  servizi  nell'ambito
          delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove  esistenti,  ovvero
          costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i  comuni
          medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici  anche  delle
          province, ovvero ricorrendo ad un  soggetto  aggregatore  o
          alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014,  n.  56.
          In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni  e
          servizi attraverso gli strumenti  elettronici  di  acquisto
          gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
          riferimento. L'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e  forniture  non  rilascia  il
          codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
          provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni  e
          servizi  in  violazione  degli  adempimenti  previsti   dal
          presente comma.". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 449 e  450  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              "449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
          agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e
          successive modificazioni, e  58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi  utilizzando
          le   convenzioni-quadro.   Le   restanti    amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A.. 
              450. Dal 1° luglio  2007,  le  amministrazioni  statali
          centrali e periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
          delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni
          educative  e  delle  istituzioni  universitarie,  per   gli
          acquisti di beni e servizi al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo 328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti  al
          comma 449 del presente articolo, le  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e  servizi  di
          importo inferiore alla soglia di rilievo  comunitario  sono
          tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
          amministrazione  ovvero  ad   altri   mercati   elettronici
          istituiti ai sensi del  medesimo  articolo  328  ovvero  al
          sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale
          regionale di riferimento per lo svolgimento delle  relative
          procedure. Per gli istituti e le scuole di  ogni  ordine  e
          grado, le istituzioni educative e le  universita'  statali,
          tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite,
          con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e   della   ricerca,   linee   guida    indirizzate    alla
          razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni
          e  servizi  omogenei  per  natura  merceologica  tra   piu'
          istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
          comma. A decorrere dal 2014 i  risultati  conseguiti  dalle
          singole istituzioni sono presi in  considerazione  ai  fini
          della distribuzione delle risorse per il funzionamento.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 574 dell'articolo
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              "574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  26
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e dall' articolo 1, commi 449 e 450,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  sulla  base  dei  prospetti
          contenenti i dati di previsione annuale dei  fabbisogni  di
          beni e servizi di cui al comma  569,  individua,  entro  il
          mese di marzo di ogni anno, con  decreto,  segnatamente  in
          relazione agli acquisti  d'importo  superiore  alla  soglia
          comunitaria, secondo la rilevanza  del  valore  complessivo
          stimato, il grado  di  standardizzazione  dei  beni  e  dei
          servizi  ed  il  livello  di  aggregazione  della  relativa
          domanda, nonche' le tipologie dei beni e  dei  servizi  non
          oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali
          le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa,  in
          qualita' di stazione appaltante ai  fini  dell'espletamento
          dell'appalto e dell'accordo quadro,  anche  con  l'utilizzo
          dei sistemi telematici.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1
          del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              "Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni  e
          servizi e trasparenza delle procedure 
              In vigore dal 1 gennaio 2013 
              1. - 6 (Omissis). 
              7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
          449 e  450,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, quale misura di coordinamento della finanza  pubblica,
          le amministrazioni pubbliche e  le  societa'  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, a totale partecipazione  pubblica  diretta  o
          indiretta,   relativamente    alle    seguenti    categorie
          merceologiche: energia elettrica, gas,  carburanti  rete  e
          carburanti  extra-rete,  combustibili  per   riscaldamento,
          telefonia  fissa  e  telefonia  mobile,  sono   tenute   ad
          approvvigionarsi attraverso le convenzioni  o  gli  accordi
          quadro messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  e  dalle
          centrali di committenza regionali di riferimento costituite
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie  autonome
          procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
          i sistemi telematici di negoziazione messi  a  disposizione
          dai soggetti sopra indicati. La presente  disposizione  non
          si applica alle procedure di gara il cui  bando  sia  stato
          pubblicato precedentemente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. E' fatta  salva  la  possibilita'  di
          procedere  ad   affidamenti,   nelle   indicate   categorie
          merceologiche, anche al di fuori delle predette  modalita',
          a    condizione    che    gli    stessi    conseguano    ad
          approvvigionamenti da altre centrali  di  committenza  o  a
          procedure di evidenza pubblica, e  prevedano  corrispettivi
          inferiori a quelli indicati  nelle  convenzioni  e  accordi
          quadro messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  e  dalle
          centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti
          dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva
          con  possibilita'  per  il  contraente  di  adeguamento  ai
          predetti   corrispettivi   nel    caso    di    intervenuta
          disponibilita' di convenzioni Consip e  delle  centrali  di
          committenza regionali che prevedano condizioni  di  maggior
          vantaggio   economico.   La   mancata   osservanza    delle
          disposizioni  del  presente  comma  rileva  ai  fini  della
          responsabilita' disciplinare e per danno erariale. 
              8. - 26-ter (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 3-ter e  3-quater
          dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 4. Riduzione di spese, messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche 
              1. - 3-bis (Omissis). 
              3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
          S.p.A. delle attivita' ad essa affidate  con  provvedimenti
          normativi, le attivita' di realizzazione del  Programma  di
          razionalizzazione   degli   acquisti,   di   centrale    di
          committenza e di e-procurement continuano ad essere  svolte
          dalla Consip S.p.A. La medesima societa'  svolge,  inoltre,
          le   attivita'   ad   essa   affidate   con   provvedimenti
          amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.
          Sogei  S.p.A.,   sulla   base   di   apposita   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  nonche'  i  tempi  e  le
          modalita' di realizzazione delle attivita',  si  avvale  di
          Consip  S.p.A,  nella   sua   qualita'   di   centrale   di
          committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 
              3-quater.  Per  la  realizzazione  di  quanto  previsto
          dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
          Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di  centrale  di
          committenza relative alle Reti telematiche delle  pubbliche
          amministrazioni, al Sistema pubblico  di  connettivita'  ai
          sensi dell'articolo 83  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e alla  Rete  internazionale  delle  pubbliche
          amministrazioni  ai  sensi  all'articolo  86  del   decreto
          medesimo nonche' ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo
          1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  A  tal
          fine  Consip  S.p.A.   applica   il   contributo   di   cui
          all'articolo  18,  comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
          dicembre 2009, n. 177. 
              3-quinquies. - 14 (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1. - 12 (Omissis). 
              13. Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
              a) ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          17, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
          111, gli importi  e  le  connesse  prestazioni  relative  a
          contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
          beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei  farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
          cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
          dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
          dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al  fine
          di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza  con
          specifico riferimento alle esigenze di inclusione  sociale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono       comunque        conseguire        l'obiettivo
          economico-finanziario  di   cui   alla   presente   lettera
          adottando   misure    alternative,    purche'    assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; 
              b)  all'articolo  17,  comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
              b-bis) l'articolo  7-bis  del  decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, e' abrogato; 
              c)  sulla  base   e   nel   rispetto   degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre  2012,   con   regolamento   approvato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, previa intesa della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo  15-septies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.   502   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; 
              c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi  modelli
          di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui  questa
          e'  garantita,  che  realizzino  effettive   finalita'   di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; (173) 
              d) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi  relativi  alle  categorie  merceologiche  presenti
          nella piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto  e
          negoziazione telematici messi a disposizione  dalla  stessa
          CONSIP,  ovvero,  se   disponibili,   dalle   centrali   di
          committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296. I  contratti  stipulati  in  violazione  di  quanto
          disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono
          illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilita'
          amministrativa.  Il  rispetto  di  quanto   disposto   alla
          presente   lettera   costituisce   adempimento   ai    fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  al   Servizio
          sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
          provvede  il  Tavolo  tecnico   per   la   verifica   degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
          alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7  maggio  2005,  sulla
          base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla  CONSIP  e
          dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici; 
              e) costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'Intesa
          Stato-Regioni   del   23    marzo    2005,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
              f) il tetto di  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
          medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; 
              f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  dopo
          il  penultimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nelle
          aziende         ospedaliere,         nelle          aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente medico  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge»; 
              g) all'articolo 8-sexies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
              «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato.». 
              14. - 25-ter (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  83  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 83.  Criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva
          2004/17; art. 21, legge n. 109/1994;  art.  19,  d.lgs.  n.
          358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24,  d.lgs.  n.
          158/1995) 
              1. Quando il contratto  e'  affidato  con  il  criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il  bando  di
          gara stabilisce  i  criteri  di  valutazione  dell'offerta,
          pertinenti alla natura, all'oggetto e alle  caratteristiche
          del contratto, quali, a titolo esemplificativo: 
              a) il prezzo; 
              b) la qualita'; 
              c) il pregio tecnico; 
              d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
              e) le caratteristiche ambientali e il contenimento  dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del prodotto; 
              f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
              g) la redditivita'; 
              h) il servizio successivo alla vendita; 
              i) l'assistenza tecnica; 
              l) la data di consegna ovvero il termine di consegna  o
          di esecuzione; 
              m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
              n)  la  sicurezza  di  approvvigionamento  e  l'origine
          produttiva; 
              o) in caso  di  concessioni,  altresi'  la  durata  del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "Art.  11.  Interventi  per  la  razionalizzazione  dei
          processi di approvvigionamento  di  beni  e  servizi  della
          Pubblica Amministrazione 
              1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
          pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa
          per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del  sistema
          a rete di cui all'articolo 1, comma  457,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure  dirette  ad
          incrementare i processi di centralizzazione degli  acquisti
          riguardanti beni  e  servizi.  A  tale  fine  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze - nell'ambito  del  Programma
          di razionalizzazione degli acquisti - a  decorrere  dal  30
          settembre 2011 avvia un piano volto  all'ampliamento  della
          quota di spesa per gli acquisti di beni e  servizi  gestita
          attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul
          sito  www.acquistinretepa.it  con  cadenza  trimestrale  le
          merceologie per le quali viene attuato il piano. 
              2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma
          1 e ai fini  dell'aumento  della  percentuale  di  acquisti
          effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette  a
          disposizione nel contesto del sistema  a  rete  il  proprio
          sistema informatico di  negoziazione  in  riuso,  anche  ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  secondo
          quanto  definito  con  apposito   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3.  Le  amministrazioni  pubbliche   possono   altresi'
          richiedere  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'utilizzo  del  sistema  informatico  di  negoziazione  in
          modalita' ASP (Application Service Provider).  Con  decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze  sono  previste
          le relative modalita' e  tempi  di  attuazione,  nonche'  i
          meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo,  e
          degli eventuali servizi correlati, del sistema  informatico
          di negoziazione, anche attraverso  forme  di  remunerazione
          sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure
          realizzate. 
              4. Per le merceologie di cui al  comma  1,  nell'ambito
          del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
          servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip
          S.p.A.   predispone   e   mette   a   disposizione    delle
          amministrazioni  pubbliche  strumenti  di   supporto   alla
          razionalizzazione dei  processi  di  approvvigionamento  di
          beni e servizi. A tale fine, Consip: 
              a)  elabora  appositi  indicatori   e   parametri   per
          supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione
          dell'efficienza  dei  processi  di  approvvigionamento  con
          riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni
          e dei principi in tema di razionalizzazione e  aggregazione
          degli acquisti di  beni  e  servizi,  alla  percentuale  di
          acquisti effettuati in via telematica,  alla  durata  media
          dei processi di acquisto; 
              b) realizza strumenti di supporto per le  attivita'  di
          programmazione,  controllo  e  monitoraggio  svolte   dalle
          amministrazioni pubbliche; 
              c) realizza  strumenti  di  supporto  allo  svolgimento
          delle  attivita'  di  controllo  da  parte   dei   soggetti
          competenti sulla base della normativa vigente. 
              5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6.  Ove  non  si  ricorra  alle  convenzioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, gli atti e i contratti posti in essere  in  violazione
          delle disposizioni sui  parametri  contenute  nell'articolo
          26, comma 3, della legge 23  dicembre  1999,  n.  488  sono
          nulli e costituiscono illecito disciplinare  e  determinano
          responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione
          del presente comma le procedure di approvvigionamento  gia'
          attivate alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento. 
              7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del
          decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  sono  rese
          disponibili,  anche  attraverso   accesso   al   casellario
          informatico di  contratti  pubblici  di  lavori  servizi  e
          forniture, agli organi di  controllo  per  la  verifica  di
          quanto disposto  al  precedente  comma,  nell'ambito  delle
          attivita' di controllo previste dalla normativa vigente. 
              8. Con riferimento agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2
          e 3 e  restano  ferme  le  disposizioni  di  governance  di
          settore in materia di verifica  degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione  del
          sistema   premiale   e   sanzionatorio    previsto    dalla
          legislazione vigente. 
              9. Al fine di razionalizzare  i  servizi  di  pagamento
          delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  all'articolo  2,  comma
          197,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,   nonche'
          determinare   conseguenti    risparmi    di    spesa,    le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  dal  1°  ottobre  2012,
          stipulano convenzioni  con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
          del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di
          cui al presente comma, ovvero  utilizzano  i  parametri  di
          qualita' e di prezzo previsti nel decreto di cui al  quinto
          periodo del presente comma per l'acquisizione dei  medesimi
          servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
          con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti
          e indiretti, interni ed esterni sostenuti  dalle  pubbliche
          amministrazioni.  Le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 sono  tenute  all'utilizzo  dei  servizi  previsti  nel
          decreto di cui al quinto periodo del presente comma,  senza
          il pagamento del contributo ivi previsto. Si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 6. Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di natura  non  regolamentare
          viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di
          cui al periodo precedente  ed  il  relativo  contributo  da
          versare su apposito capitolo di entrata del bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Restano escluse dal contributo le  Amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 446, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296. 
              9-bis. I contratti delle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di
          pagamento degli stipendi di  cui  al  decreto  previsto  al
          comma 9, in essere alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   sono   rinegoziati,    con    un
          abbattimento del costo del servizio non  inferiore  del  15
          per cento. 
              9-ter.   Il   commissario    straordinario    per    la
          razionalizzazione  della  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, recante  disposizioni  urgenti  per  la
          razionalizzazione  della  spesa  pubblica,   individua   le
          regioni  assoggettate  al   piano   di   rientro   previsto
          all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009,
          n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie  regionali,
          sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi
          di cui al decreto  previsto  al  comma  9.  Il  commissario
          definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi. 
              9-quater. Ove non si ricorra alle  convenzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, ovvero a quelle  previste  al  comma  9  del  presente
          articolo, gli  atti  e  i  contratti  posti  in  essere  in
          violazione delle disposizioni sui  parametri  di  prezzo  e
          qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale. 
              10. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          fermi  restando  i  compiti  attribuiti  a  Consip   S.p.A.
          dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193,
          convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio  2010,
          n. 24,  con  decreto  del  Ministero  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          relativamente alle voci di spesa  aventi  maggiore  impatto
          sul bilancio del Ministero della giustizia ed al  fine  del
          contenimento  della  spesa   medesima,   sono   individuati
          periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio
          delle  competenze   istituzionali   del   Ministero   della
          giustizia,  per  l'acquisizione  dei  quali  il   Ministero
          medesimo  si  avvale  di  Consip  S.p.A.,  in  qualita'  di
          centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34,
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il  decreto
          di cui al  presente  comma  definisce  altresi'  i  termini
          principali  della  convenzione  tra  il   Ministero   della
          giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica
          della insussistenza di effetti finanziari  negativi,  anche
          indiretti, sui saldi di  finanza  pubblica,  meccanismi  di
          remunerazione   sugli   acquisti   da   porre   a    carico
          dell'aggiudicatario  delle  procedure  di  gara  svolte  da
          Consip S.p.A. 
              11. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, il comma 453 e' sostituito  dal  seguente:  "453.  Con
          successivo decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  essere  previsti,  previa  verifica  della
          insussistenza  di  effetti   finanziari   negativi,   anche
          indiretti, sui saldi di  finanza  pubblica,  meccanismi  di
          remunerazione  sugli   acquisti   da   imporre   a   carico
          dell'aggiudicatario delle convenzioni di  cui  all'articolo
          26,  comma  1,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,
          dell'aggiudicatario di gare su  delega  bandite  da  Consip
          S.p.A. anche ai sensi dell'articolo  2,  comma  574,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  dell'aggiudicatario  degli
          appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip  S.p.A.
          anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244". 
              12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  illustra  inoltre   i
          risultati, in termini di  riduzione  di  spesa,  conseguiti
          attraverso l'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          articolo  per   ciascuna   categoria   merceologica.   Tale
          relazione e' inviata entro il mese  di  giugno  di  ciascun
          anno  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          17 del citato decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "Art. 17 Razionalizzazione della spesa sanitaria 
              1. Al fine di  garantire  il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica,  il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013  e'
          incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per  il
          2012 ed e'  ulteriormente  incrementato  dell'1,4%  per  il
          2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
          le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge
          5 giugno 2003, n. 131, da  stipulare  entro  il  30  aprile
          2012, sono indicate  le  modalita'  per  il  raggiungimento
          dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente  comma.
          Qualora la predetta  Intesa  non  sia  raggiunta  entro  il
          predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
          2014 che le regioni  rispettino  l'equilibrio  di  bilancio
          sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
          in materia di spesa per il personale  di  cui  all'articolo
          16, le seguenti disposizioni negli altri  ambiti  di  spesa
          sanitaria: 
              a)  nelle  more  del  perfezionamento  delle  attivita'
          concernenti   la   determinazione    annuale    di    costi
          standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte
          dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi e forniture  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  anche  al  fine  di
          potenziare le attivita' delle Centrali  regionali  per  gli
          acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal  1°  luglio
          2012, attraverso la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni  un'elaborazione
          dei   prezzi   di   riferimento,   ivi   compresi    quelli
          eventualmente previsti dalle convenzioni Consip,  anche  ai
          sensi di quanto disposto all'articolo 11,  alle  condizioni
          di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
          medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle  prestazioni
          e  dei  servizi  sanitari  e   non   sanitari   individuati
          dall'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  di  cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
          266, tra quelli di maggiore impatto in termini di  costo  a
          carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,   nonche'   la
          pubblicazione sul sito web dei prezzi  unitari  corrisposti
          dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di  beni  e
          servizi. Per  prezzo  di  riferimento  alle  condizioni  di
          maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero  il
          10° percentile, ovvero il 20°  percentile,  ovvero  il  25°
          percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o  servizio
          oggetto  di  analisi  sulla  base  della   significativita'
          statistica e della eterogeneita' dei  beni  e  dei  servizi
          riscontrate dal predetto  Osservatorio.  Il  percentile  e'
          tanto  piu'  piccolo   quanto   maggiore   risulta   essere
          l'omogeneita'  del  bene  o  del  servizio.  Il  prezzo  e'
          rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Cio',  al
          fine di mettere  a  disposizione  delle  regioni  ulteriori
          strumenti operativi di controllo e razionalizzazione  della
          spesa. Le regioni adottano tutte  le  misure  necessarie  a
          garantire il conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio
          programmati, intervenendo anche sul livello  di  spesa  per
          gli  acquisti  delle  prestazioni  sanitarie   presso   gli
          operatori   privati   accreditati.   Qualora   sulla   base
          dell'attivita' di rilevazione di  cui  al  presente  comma,
          nonche',  in  sua  assenza,  sulla   base   delle   analisi
          effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti  anche
          grazie  a  strumenti  di  rilevazione  dei  prezzi  unitari
          corrisposti dalle Aziende Sanitarie  per  gli  acquisti  di
          beni  e  servizi,  emergano  differenze  significative  dei
          prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
          ai fornitori una rinegoziazione  dei  contratti  che  abbia
          l'effetto di ricondurre i prezzi unitari  di  fornitura  ai
          prezzi di riferimento come sopra individuati, e  senza  che
          cio' comporti modifica della durata del contratto. In  caso
          di mancato accordo, entro il termine  di  30  giorni  dalla
          trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
          proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
          dal contratto senza alcun onere a carico  delle  stesse,  e
          cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini
          della presente lettera  per  differenze  significative  dei
          prezzi si intendono differenze superiori al  20  per  cento
          rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
          della prima applicazione  della  presente  disposizione,  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  2013  la  individuazione   dei
          dispositivi  medici  per  le   finalita'   della   presente
          disposizione e' effettuata dalla medesima  Agenzia  di  cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
          266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, relativamente a parametri  di  qualita',  di
          standard tecnologico, di sicurezza e  di  efficacia.  Nelle
          more   della   predetta    individuazione    resta    ferma
          l'individuazione di dispositivi medici  eventualmente  gia'
          operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie
          che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle
          more  dell'espletamento  delle   gare   indette   in   sede
          centralizzata o aziendale, possono, al fine  di  assicurare
          comunque   la   disponibilita'   dei   beni    e    servizi
          indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
          assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
          convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
          affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
          ampliamento  di  contratto  stipulato  da   altre   aziende
          sanitarie mediante gare di appalto o forniture; 
              a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione
          dei prezzi  di  riferimento  di  cui  alla  lettera  a)  e'
          effettuata sulla base  dei  dati  rilevati  dalle  stazioni
          appaltanti  che  hanno  effettuato  i  maggiori  volumi  di
          acquisto, come risultanti dalla Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici; 
              b) in materia di assistenza  farmaceutica  ospedaliera,
          al  fine  di  consentire  alle  regioni  di  garantire   il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  programmati
          compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo
          periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con
          regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
          il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   sono
          disciplinate le procedure  finalizzate  a  porre  a  carico
          delle aziende  farmaceutiche  l'eventuale  superamento  del
          tetto di spesa a livello nazionale di cui  all'articolo  5,
          comma  5,  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007,  n.  222,  nella  misura  massima  del  35%  di  tale
          superamento, in proporzione  ai  rispettivi  fatturati  per
          farmaci ceduti  alle  strutture  pubbliche,  con  modalita'
          stabilite  dal  medesimo  regolamento.  Qualora  entro   la
          predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato  emanato  il
          richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con
          riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma
          7, lettera b), del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle  di
          raffronto ivi previste, al fine di consentire alle  regioni
          di garantire il conseguimento  dei  predetti  obiettivi  di
          risparmio, e conseguentemente, a decorrere  dall'anno  2013
          il   tetto   di   spesa   per   l'assistenza   farmaceutica
          territoriale  di  cui  all'articolo   5,   comma   1,   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  come
          da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto
          legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  e'  rideterminato  nella
          misura del 12,5%; 
              c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa
          sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per
          l'acquisto  di  dispositivi   medici,   in   attesa   della
          determinazione dei  costi  standardizzati  sulla  base  dei
          livelli essenziali  delle  prestazioni  che  tengano  conto
          della qualita' e  dell'innovazione  tecnologica,  elaborati
          anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per  il
          monitoraggio   dei   consumi   dei    dispositivi    medici
          direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di
          cui al decreto del Ministro  della  salute  dell'11  giugno
          2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del  2010,
          a decorrere dal 1° gennaio  2013  la  spesa  sostenuta  dal
          Servizio  sanitario  nazionale  per  l'acquisto  di   detti
          dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di
          conto  economico   (CE),   compresa   la   spesa   relativa
          all'assistenza protesica,  e'  fissata  entro  un  tetto  a
          livello nazionale e a  livello  di  ogni  singola  regione,
          riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario  nazionale
          standard e al fabbisogno sanitario  regionale  standard  di
          cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6  maggio
          2011, n. 68. 
              Cio'  al  fine  di  garantire  il  conseguimento  degli
          obiettivi di  risparmio  programmati.  Il  valore  assoluto
          dell'onere a carico del Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera,  a
          livello nazionale e per ciascuna  regione,  e'  annualmente
          determinato dal Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   Le   regioni
          monitorano  l'andamento  della  spesa  per   acquisto   dei
          dispositivi medici: l'eventuale  superamento  del  predetto
          valore e' recuperato interamente  a  carico  della  regione
          attraverso misure di  contenimento  della  spesa  sanitaria
          regionale o con misure di copertura a carico di altre  voci
          del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione
          che  abbia  fatto  registrare   un   equilibrio   economico
          complessivo; 
              d) a  decorrere  dall'anno  2014,  con  regolamento  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della  salute
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza
          farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio
          sanitario nazionale. Le misure  di  compartecipazione  sono
          aggiuntive rispetto a quelle  eventualmente  gia'  disposte
          dalle  regioni  e  sono  finalizzate  ad  assicurare,   nel
          rispetto   del   principio   di   equilibrio   finanziario,
          l'appropriatezza,  l'efficacia   e   l'economicita'   delle
          prestazioni. La predetta  quota  di  compartecipazione  non
          concorre alla determinazione  del  tetto  per  l'assistenza
          farmaceutica  territoriale.  Le  regioni  possono  adottare
          provvedimenti  di  riduzione  delle  predette   misure   di
          compartecipazione, purche' assicurino comunque, con  misure
          alternative,   l'equilibrio   economico   finanziario,   da
          certificarsi  preventivamente   da   parte   del   Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di cui  agli  articoli  9  e  12
          dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
              2. - 10 (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori, servizi e forniture(art. 6,  commi  5-8,  legge  n.
          537/1993; art. 4, legge n. 109/1994;  art.  13,  d.P.R.  n.
          573/1994) 
              1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          composto da una sezione centrale  e  da  sezioni  regionali
          aventi sede presso le regioni e  le  province  autonome.  I
          modi e i  protocolli  della  articolazione  regionale  sono
          definiti  dall'Autorita'  di  concerto  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
          valutazione e verifica degli investimenti pubblici  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
          1997, n. 430. 
              3. L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il  CNIPA,
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e  degli
          altri Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale  di
          statistica   (ISTAT),   dell'Istituto    nazionale    della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          delle  regioni,  dell'Unione   province   d'Italia   (UPI),
          dell'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI),  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP. 
              4. La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si  avvale
          delle sezioni  regionali  competenti  per  territorio,  per
          l'acquisizione   delle   informazioni    necessarie    allo
          svolgimento dei seguenti compiti, oltre a  quelli  previsti
          da altre norme: 
              a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei  dati
          informativi concernenti i contratti pubblici  su  tutto  il
          territorio  nazionale  e,   in   particolare,   di   quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano d'opera e le relative norme di sicurezza,  i  costi  e
          gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi  di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni; 
              b) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di lavoro in  relazione  a  specifiche  aree  territoriali,
          facendone oggetto  di  una  specifica  pubblicazione  sulla
          Gazzetta Ufficiale; 
              c) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di servizio e fornitura  in  relazione  a  specifiche  aree
          territoriali,   facendone   oggetto   di   una    specifica
          pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti  dall'ISTAT,  e
          tenendo conto dei  parametri  qualita-prezzo  di  cui  alle
          convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi  dell'articolo
          26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
              d)  pubblica  annualmente  per  estremi   i   programmi
          triennali   dei   lavori   pubblici    predisposti    dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco   dei
          contratti pubblici affidati; 
              e)  promuove  la  realizzazione  di   un   collegamento
          informatico con le  stazioni  appaltanti,  nonche'  con  le
          regioni, al fine di acquisire informazioni in  tempo  reale
          sui contratti pubblici; 
              f) garantisce l'accesso generalizzato,  anche  per  via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
              g)   adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; 
              h) favorisce la formazione di archivi  di  settore,  in
          particolare in materia contrattuale, e la  formulazione  di
          tipologie unitarie da mettere a disposizione  dei  soggetti
          interessati; 
              i) gestisce il proprio sito informatico; 
              l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di  cui
          all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per  i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
          del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici  di
          lavori, forniture e servizi nei  settori  di  gas,  energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica). 
              5.   Al   fine   della   determinazione    dei    costi
          standardizzati di cui al  comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,
          avvalendosi, ove necessario,  delle  Camere  di  commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei   principali   beni   e   servizi    acquisiti    dalle
          amministrazioni    aggiudicatrici,     provvedendo     alla
          comparazione, su base statistica, tra  questi  ultimi  e  i
          prezzi di mercato. Gli elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e il 31 dicembre. Per i  prodotti  e  servizi  informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT  di  concerto  con  il  Centro   nazionale   per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              5-bis. Nella determinazione dei  costi  standardizzati,
          di cui al comma 4, lettere b) e  c),  si  tiene  conto  del
          costo del lavoro determinato dal  Ministero  del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 87, comma 2, lettera g). 
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con  quello  per  la   funzione   pubblica,   assicura   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al  comma  5,  definendo
          modalita',   tempi   e   responsabilita'   per   la    loro
          realizzazione. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          vigila  sul  rispetto  da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi  per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto per la presentazione al Parlamento del disegno  di
          legge recante il bilancio di previsione dello  Stato,  puo'
          proporre  riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti   di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti. 
              7. In relazione alle attivita',  agli  aspetti  e  alle
          componenti  peculiari  dei  lavori,  servizi  e   forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i
          compiti di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  4  sono
          svolti  dalla  sezione   centrale   dell'Osservatorio,   su
          comunicazione del soprintendente per i  beni  ambientali  e
          architettonici avente sede nel  capoluogo  di  regione,  da
          effettuare  per  il   tramite   della   sezione   regionale
          dell'Osservatorio. 
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di
          importo superiore a 50.000 euro: 
              a) entro trenta giorni dalla  data  dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione
          dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo
          2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i  soggetti  invitati,
          l'importo  di  aggiudicazione  definitiva,  il   nominativo
          dell'affidatario e del progettista; 
              b) limitatamente ai settori  ordinari,  entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              9. I dati di cui al comma  8,  relativi  ai  lavori  di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che  li
          trasmettono alla sezione centrale. 
              10.  E'  istituito  il   casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo   5
          disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
          di lavori, servizi e forniture,  nonche'  le  modalita'  di
          funzionamento del sito informatico  presso  l'Osservatorio,
          prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi  e
          gli estremi dei programmi non ancora  scaduti  e  per  atti
          scaduti,  stabilendo  altresi'  il   termine   massimo   di
          conservazione degli atti nell'archivio degli atti  scaduti,
          nonche' un archivio per la pubblicazione di massime  tratte
          da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  62-bis  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              "Art.  62-bis.  Banca  dati  nazionale  dei   contratti
          pubblici 
              1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
          derivanti  dagli   obblighi   informativi   ed   assicurare
          l'efficacia, la trasparenza e il controllo in  tempo  reale
          dell'azione amministrativa per  l'allocazione  della  spesa
          pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine  del
          rispetto  della  legalita'  e  del  corretto  agire   della
          pubblica   amministrazione   e   prevenire   fenomeni    di
          corruzione,  si  utilizza  la  «Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici» (BDNCP) istituita,  presso  l'Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture,  della  quale  fanno  parte  i  dati  previsti
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163,  e  disciplinata,  ai  sensi  del   medesimo   decreto
          legislativo, dal relativo regolamento attuativo.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  26  della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge finanziaria 2000): 
              "Art. 26. Acquisto di beni e servizi 
              1. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  nel  rispetto   della   vigente
          normativa in materia di  scelta  del  contraente,  stipula,
          anche avvalendosi di societa' di consulenza  specializzate,
          selezionate anche in deroga alla normativa di  contabilita'
          pubblica, con procedure competitive tra  primarie  societa'
          nazionali ed estere, convenzioni  con  le  quali  l'impresa
          prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
          quantita' massima complessiva stabilita  dalla  convenzione
          ed ai prezzi  e  condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di
          fornitura   di   beni   e    servizi    deliberati    dalle
          amministrazioni dello  Stato  anche  con  il  ricorso  alla
          locazione   finanziaria.   I   contratti    conclusi    con
          l'accettazione di tali ordinativi non  sono  sottoposti  al
          parere di congruita' economica. Ove previsto nel  bando  di
          gara, le convenzioni possono essere  stipulate  con  una  o
          piu' imprese alle stesse condizioni  contrattuali  proposte
          dal miglior offerente. 
              2.  Il  parere  del  Consiglio   di   Stato,   previsto
          dall'articolo 17, comma 25,  lettera  c),  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Alle  predette
          convenzioni  e   ai   relativi   contratti   stipulati   da
          amministrazioni dello  Stato,  in  luogo  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
          applica il comma 4 del medesimo  articolo  3  della  stessa
          legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici  preposti  al  controllo  di   gestione   ai   sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al  comma
          3, richiedendo eventualmente al Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  25  e   34
          dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n.  163  del
          2006: 
              "Art. 3. Definizioni (art. 1, direttiva 2004/18;  artt.
          1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994;
          artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n.
          157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19,  co.
          4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004) 
              1. - 24 (Omissis). 
              25.  Le  «amministrazioni  aggiudicatrici»   sono:   le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti. 
              26. - 33............Omissis......... 
              34. La «centrale di committenza» e'  un'amministrazione
          aggiudicatrice che: 
              -   acquista   forniture   o   servizi   destinati   ad
          amministrazioni aggiudicatrici o altri enti  aggiudicatori,
          o 
              - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi  quadro
          di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
          aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 
              35. - 51(Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 358 dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2007, n . 244  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008): 
              "358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
          dello Stato  degli  avanzi  di  gestione  conseguiti  dalle
          agenzie fiscali, ad esclusione  dell'Agenzia  del  demanio,
          tranne quelli destinati alla incentivazione del  personale,
          e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno  2007  dalle
          societa' di cui  all'articolo  59,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per  il
          potenziamento    delle    strutture    dell'amministrazione
          finanziaria, con particolare riguardo a progetti  volti  al
          miglioramento della  qualita'  della  legislazione  e  alla
          semplificazione del  sistema  e  degli  adempimenti  per  i
          contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico
          capitolo di  entrata  sono  riassegnate,  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   ad   apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  per
          le politiche fiscali.".