Art. 9 
 
     Definizione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  elaborano,  sulla  base   delle
modalita' di cui ai  commi  da  3  a  5  del  presente  articolo,  un
indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento  relativi  agli
acquisti  di  beni,  servizi  e  forniture,  denominato:  «indicatore
annuale di tempestivita' dei pagamenti». 
  2.  A  decorrere  dall'anno  2015,  le  pubbliche   amministrazioni
elaborano, sulla base delle modalita' di cui ai commi da 3  a  5  del
presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di
pagamento relativi  agli  acquisti  di  beni,  servizi  e  forniture,
denominato: «indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti». 
  3. L'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1  e
2 del presente articolo e' calcolato  come  la  somma,  per  ciascuna
fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale,
dei giorni effettivi intercorrenti tra  la  data  di  scadenza  della
fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data  di  pagamento
ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma
degli importi pagati nel periodo di riferimento. 
  4. Ai fini del presente decreto e del  calcolo  dell'indicatore  si
intende per: 
    a. "transazione commerciale", i contratti,  comunque  denominati,
tra imprese e  pubbliche  amministrazioni,  che  comportano,  in  via
esclusiva o prevalente, la consegna di  merci  o  la  prestazione  di
servizi contro il pagamento di un prezzo; 
    b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario,  compresi  i
festivi; 
    c. "data di pagamento", la data di  trasmissione  dell'ordinativo
di pagamento in tesoreria; 
    d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 9 novembre 2012, n. 192; 
    e.  "importo  dovuto",  la  somma  da  pagare  entro  il  termine
contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i  dazi,  le
tasse  o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella  fattura  o  nella
richiesta equivalente di pagamento. 
  5. Sono  esclusi  dal  calcolo  i  periodi  in  cui  la  somma  era
inesigibile  essendo   la   richiesta   di   pagamento   oggetto   di
contestazione o contenzioso. 
  6. L'indicatore  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e'
utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma
1, del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66.  Le  amministrazioni
regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili
alla Gestione Sanitaria Accentrata  di  cui  all'art.  19,  comma  2,
lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  7.  Le  amministrazioni   regionali   elaborano   l'indicatore   di
tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e  2,  con  riferimento
all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria  Accentrata  e
alla componente non sanitaria. 
  8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative
allegate al bilancio disciplinate dall'art. 35, comma 2, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui  all'art.
41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. 
  9. Gli enti vigilati e le unita' locali di cui all'art.  19,  comma
4, del  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  trasmettono
altresi'  l'«indicatore  annuale  di  tempestivita'  dei  pagamenti»,
unitamente al bilancio consuntivo,  al  Ministero  vigilante  per  il
consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi  all'azione
pubblica.