Art. 9 
 
                Uso illecito delle identita' digitali 
 
  1. Nel  caso  in  cui  l'utente  ritenga,  anche  a  seguito  della
segnalazione di cui all'art. 8, comma 4,  che  la  propria  identita'
digitale sia stata utilizzata abusivamente o fraudolentemente  da  un
terzo, puo' chiedere, con le modalita' indicate  nei  regolamenti  di
cui all'art. 4, la sospensione immediata dell'identita'  digitale  al
gestore della stessa e, se conosciuto, al fornitore di servizi presso
il quale essa risulta essere stata utilizzata. Salvo il caso  in  cui
la richiesta sia inviata tramite  posta  elettronica  certificata,  o
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica  qualificata,  il
gestore  dell'identita'  digitale   e   il   fornitore   di   servizi
eventualmente contattato verificano,  anche  attraverso  uno  o  piu'
attributi secondari, la provenienza della richiesta di sospensione da
parte del soggetto titolare dell'identita' digitale e  forniscono  la
conferma della ricezione della medesima richiesta. 
  2. Nel  caso  previsto  dal  comma  1,  il  gestore  dell'identita'
digitale sospende tempestivamente l'identita' digitale per un periodo
massimo di trenta giorni informandone il  richiedente.  Scaduto  tale
periodo, l'identita' digitale e' ripristinata o revocata ai sensi del
comma 3. 
  3. Il gestore revoca l'identita' digitale se, nei termini  previsti
dal comma 2, riceve dall'interessato copia della denuncia  presentata
all'autorita' giudiziaria per gli stessi fatti su cui  e'  basata  la
richiesta di sospensione.