Art. 9 Cumulo 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili: a) se concesse ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento di esenzione a fronte di un programma di investimenti di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), con altre agevolazioni pubbliche concesse alla societa' cooperativa beneficiaria con riferimento alle medesime spese, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 8 del Regolamento di esenzione; b) se concesse ai sensi del Regolamento de minimis per finalita' diverse rispetto a quelle di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), con altre agevolazioni concesse alla societa' cooperativa beneficiaria a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, tenuto conto anche dei rapporti di collegamento tra l'impresa e altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento de minimis, nel limite dell'importo di 200.000,00 euro, ovvero di l00.000,00 euro nel caso di societa' cooperative attive nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.