Art. 9 
 
     Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche 
 
  1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si
articola in uffici di livello dirigenziale non generale e  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a) definizione di priorita', linee guida e programmi di  sviluppo
minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti; 
    b) funzioni e compiti di  Ufficio  Nazionale  Minerario  per  gli
idrocarburi e le georisorse; 
    c) relazioni con le organizzazioni europee  ed  internazionali  e
con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita'  della
Direzione,  in  coordinamento  con  la  Direzione  generale  per   la
sicurezza dell'approvvigionamento e  le  infrastrutture  energetiche;
norme e atti regolamentari per il recepimento  e  l'attuazione  delle
normative europee nelle materie di competenza; 
    d) promozione di intese e accordi con le amministrazioni statali,
le Regioni e le amministrazioni locali per  assicurare  in  tutto  il
territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca
e lo sfruttamento di risorse minerarie  e  geotermiche  di  interesse
strategico per il Paese; 
    e) programmazione, autorizzazione,  verifica  e  controllo  delle
attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione  e  stoccaggio  delle
risorse del  sottosuolo,  in  particolare  degli  idrocarburi  e  dei
relativi impianti in mare; 
    f) definizione di  accordi  bilaterali  e  multilaterali  per  la
ricerca  e  lo   sfruttamento   di   risorse   minerarie   in   acque
internazionali; 
    g) promozione e  assistenza  per  interventi  di  sviluppo  degli
idrocarburi e delle risorse minerarie in Paesi terzi di interesse per
la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di  competitivita'
nazionale; 
    h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il  trasporto  e  lo
stoccaggio dell'anidride carbonica e autorizzazioni dell'attivita' di
stoccaggio; 
    i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto  e
stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria; 
    j) laboratori di analisi e sperimentazione; 
    k) metanizzazione del Mezzogiorno; 
    l) ufficio unico per gli espropri in materia di energia; 
    m) statistiche, analisi e previsioni sulle risorse  minerarie  ed
energetiche; 
    n) indirizzi, direttive e rapporti con l'ENEA (Agenzia  Nazionale
per  le  nuove  Tecnologie,  l'Energia  e   lo   Sviluppo   Economico
Sostenibile) per la ricerca nel settore delle  risorse  minerarie  ed
energetiche. 
  2. Presso la  Direzione  generale  opera,  in  qualita'  di  organo
tecnico consultivo, la Commissione per gli idrocarburi e  le  risorse
minerarie gia' istituita con decreto del Presidente della  Repubblica
14 maggio 2007, n. 78.