Art. 9 Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche 1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) definizione di priorita', linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti; b) funzioni e compiti di Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse; c) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della Direzione, in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche; norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza; d) promozione di intese e accordi con le amministrazioni statali, le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese; e) programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare; f) definizione di accordi bilaterali e multilaterali per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali; g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in Paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitivita' nazionale; h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica e autorizzazioni dell'attivita' di stoccaggio; i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria; j) laboratori di analisi e sperimentazione; k) metanizzazione del Mezzogiorno; l) ufficio unico per gli espropri in materia di energia; m) statistiche, analisi e previsioni sulle risorse minerarie ed energetiche; n) indirizzi, direttive e rapporti con l'ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) per la ricerca nel settore delle risorse minerarie ed energetiche. 2. Presso la Direzione generale opera, in qualita' di organo tecnico consultivo, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie gia' istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.