Art. 9 
 
 
        Istruttoria della domanda e termini del procedimento 
 
  1. La domanda per l'accesso al Fondo e' presentata  direttamente  o
tramite posta elettronica certificata ovvero inviata  a  mezzo  plico
raccomandato con avviso di ricevimento al  prefetto  della  provincia
nella quale il richiedente ha la residenza  ovvero  in  cui  ha  sede
l'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all'articolo
4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. 
  2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad  un  ufficio
non competente, quest'ultimo provvede  immediatamente  ad  inoltrarla
all'ufficio competente. In questo  caso,  il  termine  di  60  giorni
previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre  1999,  n.
512, per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno  in  cui
la domanda e' pervenuta alla prefettura competente. 
  3. Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica  ai  soggetti  aventi
diritto al risarcimento l'avvio del procedimento ed il nominativo del
funzionario  responsabile  dell'istruttoria   ed   al   Comitato   di
solidarieta' antimafia le generalita' del richiedente e  la  data  di
presentazione o di  spedizione  della  domanda,  ai  fini  della  sua
iscrizione   in   un   elenco   cronologico   informatizzato   tenuto
dall'ufficio di cui all'articolo 3. 
  4. Il prefetto  verifica  la  sussistenza  dei  presupposti  e  dei
requisiti per la corresponsione delle  somme  richieste,  cosi'  come
stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge 22 dicembre 1999, n.  512,
avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando
eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma  2,
della legge stessa. 
  5. Il prefetto, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, invia
la domanda e la relativa documentazione istruttoria  al  Comitato  di
solidarieta' antimafia, unitamente ad un parere circa la  sussistenza
dei requisiti per  l'accesso  al  Fondo  ed  alla  informativa  circa
l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di
un altro indennizzo o risarcimento. 
  6. La  Prefettura  competente  costituisce  l'unita'  organizzativa
responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge  7
agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 22
          dicembre 1999, n. 512, si veda nella nota all'articolo 8. 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 6, comma 1, della
          citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: 
              "Art. 6.  (Gestione  delle  domande  per  l'accesso  al
          Fondo). -  1. La corresponsione delle  somme  richieste  ai
          sensi dell'articolo 5 e'  disposta  con  deliberazione  del
          Comitato di cui all'articolo  3  nel  termine  di  sessanta
          giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica: 
                a)  dell'esistenza,  in  favore  dell'istante,  della
          sentenza  di  condanna  e   della   legittimazione   attiva
          dell'istante; 
                b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della
          domanda, di un  procedimento  penale  in  corso  o  di  una
          sentenza definitiva di condanna dell'istante  per  uno  dei
          reati di cui all'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del
          codice di procedura penale; 
                c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della
          domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge
          31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive   modificazioni,
          applicata in via definitiva nei confronti  dell'istante,  o
          di un procedimento  in  corso  per  l'applicazione  di  una
          misura di prevenzione; 
                c-bis) dell'inesistenza, alla data  di  presentazione
          della domanda o dell'evento lesivo che ne ha  cagionato  la
          morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza
          di condanna per uno dei  reati  di  cui  all'articolo  407,
          comma 2, lettera a), del codice  di  procedura  penale  nei
          confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di
          cui al comma 1 dell'articolo 4 (12); 
                c-ter) dell'inesistenza, alla data  di  presentazione
          della domanda o dell'evento lesivo che ne ha  cagionato  la
          morte, di una misura di prevenzione, di cui alla  legge  31
          maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,  applicata
          nei confronti del soggetto deceduto  in  conseguenza  della
          consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4,
          o di un procedimento in corso  per  l'applicazione  di  una
          misura di prevenzione a termini della suddetta legge.". 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 4 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192 : 
              "Art.  4.  (Unita'   organizzativa   responsabile   del
          procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile della istruttoria e di ogni altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale. 
              2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti.".