Art. 9 
 
 
          Misurazione e fatturazione dei consumi energetici 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater  dell'articolo  1
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  e  da  altri
provvedimenti normativi e di regolazione gia'  adottati  in  materia,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  ed  il  sistema  idrico,
previa definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica  ed
economica, anche in  relazione  ai  risparmi  energetici  potenziali,
individua le modalita' con cui gli esercenti l'attivita' di misura: 
    a) forniscono ai  clienti  finali  di  energia  elettrica  e  gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed  acqua  calda  per
uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione  il
consumo effettivo e forniscono informazioni sul  tempo  effettivo  di
utilizzo dell'energia; 
    b) forniscono ai  clienti  finali  di  energia  elettrica  e  gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed  acqua  calda  per
uso domestico contatori  individuali  di  cui  alla  lettera  a),  in
sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi  allacci
in nuovi edifici o a seguito  di  importanti  ristrutturazioni,  come
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto  per
quanto riguarda il settore elettrico  e  del  gas  naturale  e  entro
ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il  settore
del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua  calda
per uso domestico. 
  3. Fatto salvo quanto gia'  previsto  dal  decreto  legislativo  1°
giugno  2011,  n.  93  e  nella   prospettiva   di   un   progressivo
miglioramento  delle   prestazioni   dei   sistemi   di   misurazione
intelligenti e dei contatori intelligenti,  introdotti  conformemente
alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine  di  renderli  sempre
piu' aderenti alle  esigenze  del  cliente  finale,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema  idrico,  con  uno  o  piu'
provvedimenti da adottare  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto  dello  standard
internazionale IEC 62056 e della  raccomandazione  della  Commissione
europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei  sistemi
di misurazione  intelligenti,  a  cui  le  imprese  distributrici  in
qualita'  di  esercenti  l'attivita'  di  misura   sono   tenuti   ad
uniformarsi, affinche': 
    a) i sistemi di misurazione intelligenti  forniscano  ai  clienti
finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e  gli  obiettivi
di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali  siano
pienamente considerati nella definizione delle  funzionalita'  minime
dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato; 
    b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la  sicurezza  nella
comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento
della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione,  in
conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Ferme restando le responsabilita' degli esercenti  dell'attivita'  di
misura previste dalla normativa vigente,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico  assicura  il  trattamento  dei
dati storici di proprieta' del  cliente  finale  attraverso  apposite
strutture  indipendenti  rispetto  agli  operatori  di  mercato,   ai
distributori e ad ogni altro  soggetto,  anche  cliente  finale,  con
interessi specifici nel settore energetico o in potenziale  conflitto
di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di
efficienza e semplificazione; 
    c) nel caso dell'energia elettrica e  su  richiesta  del  cliente
finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia
elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale; 
    d) nel caso in cui il cliente finale  lo  richieda,  i  dati  del
contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia  elettrica
siano messi a  sua  disposizione  o,  su  sua  richiesta  formale,  a
disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a
suo nome, in un formato facilmente  comprensibile  che  possa  essere
utilizzato per confrontare offerte comparabili; 
    e) siano adeguatamente considerate le funzionalita' necessarie ai
fini di quanto previsto all'articolo 11. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
provvede affinche' gli esercenti l'attivita' di  misura  dell'energia
elettrica  e  del  gas  naturale  assicurino  che,  sin  dal  momento
dell'installazione  dei  contatori,  i   clienti   finali   ottengano
informazioni adeguate con riferimento alla lettura  dei  dati  ed  al
monitoraggio del consumo energetico. 
  5. Per favorire il contenimento dei consumi  energetici  attraverso
la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione  delle
spese in base ai consumi  effettivi  di  ciascun  centro  di  consumo
individuale: 
    a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura  di
acqua  calda  per  un  edificio  siano  effettuati  da  una  rete  di
teleriscaldamento o da un  sistema  di  fornitura  centralizzato  che
alimenta una pluralita' di  edifici,  e'  obbligatoria  entro  il  31
dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del
servizio di un contatore di fornitura  di  calore  in  corrispondenza
dello scambiatore di calore  collegato  alla  rete  o  del  punto  di
fornitura; 
    b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da  una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da  una  rete
di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura  centralizzato  che
alimenta una pluralita' di edifici, e'  obbligatoria  l'installazione
entro il 31 dicembre 2016 da parte delle  imprese  di  fornitura  del
servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di
calore o di raffreddamento o  di  acqua  calda  per  ciascuna  unita'
immobiliare,  nella  misura  in  cui  sia   tecnicamente   possibile,
efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto  ai  risparmi
energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi  puo'  essere
valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN
15459. Eventuali casi di impossibilita'  tecnica  alla  installazione
dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati  in
apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; 
    c) nei casi  in  cui  l'uso  di  contatori  individuali  non  sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi,  per
la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione  di  sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione del  calore  individuali  per
misurare il consumo di calore in corrispondenza a  ciascun  radiatore
posto all'interno delle unita'  immobiliari  dei  condomini  o  degli
edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla  norma  UNI  EN
834, con esclusione  di  quelli  situati  negli  spazi  comuni  degli
edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non
efficiente in termini  di  costi  con  riferimento  alla  metodologia
indicata nella norma UNI  EN  15459.  In  tali  casi  sono  presi  in
considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi  per
la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo' affidare
la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione  del
calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura,  secondo
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e
il sistema idrico, ferma  restando  la  necessita'  di  garantire  la
continuita' nella misurazione del dato; 
    d) quando i condomini sono  alimentati  dal  teleriscaldamento  o
teleraffreddamento  o  da   sistemi   comuni   di   riscaldamento   o
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse  al
consumo di calore per il riscaldamento  degli  appartamenti  e  delle
aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori,
e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  in
modo centralizzato, l'importo complessivo deve  essere  suddiviso  in
relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica  utile
e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto
previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E'
fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente  comma,  che  la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. 
  6. Fatti salvi i provvedimenti  normativi  e  di  regolazione  gia'
adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed
il sistema idrico, con uno o piu'  provvedimenti  da  adottare  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
individua  le  modalita'  con  cui,  se  tecnicamente  possibile   ed
economicamente giustificato: 
    a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di  vendita  di
energia  elettrica  e  di  gas  naturale  al  dettaglio   provvedono,
affinche', entro il 31 dicembre 2014, le informazioni  sulle  fatture
emesse siano precise e fondate  sul  consumo  effettivo  di  energia,
secondo le seguenti modalita': 
      1) per consentire al cliente  finale  di  regolare  il  proprio
consumo di energia, la fatturazione  deve  avvenire  sulla  base  del
consumo effettivo almeno con cadenza annuale; 
      2)  le  informazioni  sulla  fatturazione  devono  essere  rese
disponibili almeno ogni bimestre; 
      3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere soddisfatto  anche
con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti  finali,
in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei  propri  consumi
direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in  cui
siano installati contatori non abilitati alla trasmissione  dei  dati
per via telematica; 
      4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione
si basa sul consumo  stimato  o  un  importo  forfettario  unicamente
qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio
contatore per un determinato periodo di fatturazione; 
      5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  ed  il  sistema
idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e  2)  il  gas
utilizzato solo ai fini di cottura. 
    b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di  vendita  di
energia elettrica e di gas naturale al dettaglio,  nel  caso  in  cui
siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE,  provvedono  affinche'  i  clienti  finali   abbiano   la
possibilita' di accedere agevolmente a informazioni complementari sui
consumi storici che consentano loro di effettuare controlli  autonomi
dettagliati.  Le  informazioni  complementari  sui  consumi   storici
comprendono almeno: 
      1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni  precedenti  o
al periodo trascorso  dall'inizio  del  contratto  di  fornitura,  se
inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli  per  i  quali
sono state fornite informazioni sulla fatturazione; 
      2) dati dettagliati corrispondenti al  tempo  di  utilizzazione
per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi  disponibili  al
cliente finale via internet o mediante  l'interfaccia  del  contatore
per un periodo che include almeno i  24  mesi  precedenti  o  per  il
periodo  trascorso  dall'inizio  del  contratto  di   fornitura,   se
inferiore. 
  7. Fatti salvi i provvedimenti  normativi  e  di  regolazione  gia'
adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed
il sistema idrico, con uno o piu'  provvedimenti  da  adottare  entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
individua le modalita' con cui le societa' di vendita di  energia  al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i  contatori  intelligenti
di cui alle direttive 2009/72/CE  e  2009/73/CE  siano  installati  o
meno, provvedono affinche': 
    a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative
alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti  finali
siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un
fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso; 
    b)  ai  clienti  finali  sia  offerta   l'opzione   di   ricevere
informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica  e  sia
fornita, su richiesta, una spiegazione  chiara  e  comprensibile  sul
modo in cui la loro fattura e' stata compilata,  soprattutto  qualora
le fatture non siano basate sul consumo effettivo; 
    c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti  finali
le seguenti informazioni minime per presentare un  resoconto  globale
dei costi energetici attuali: 
      1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo; 
      2) confronti tra il consumo  attuale  di  energia  del  cliente
finale e  il  consumo  nello  stesso  periodo  dell'anno  precedente,
preferibilmente sotto forma di grafico; 
      3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei
consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi,  compresi
i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle  misure
di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  disponibili,  profili
comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia; 
    d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture,
informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di  pagamento,  per
consentire la valutazione globale dei consumi  energetici  e  vengano
offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi; 
    e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano  fornite
ai  consumatori,  su  richiesta,  tempestivamente  e  in  un  formato
facilmente comprensibile che consenta ai consumatori  di  confrontare
offerte comparabili. L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed
il sistema idrico valuta le modalita' piu'  opportune  per  garantire
che i clienti finali accedano a confronti  tra  i  propri  consumi  e
quelli di un cliente finale  medio  o  di  riferimento  della  stessa
categoria d'utenza. 
  8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
assicura che non siano applicati specifici corrispettivi  ai  clienti
finali per la  ricezione  delle  fatture,  delle  informazioni  sulla
fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.  Nello
svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente  articolo,  al
fine di evitare duplicazioni di  attivita'  e  di  costi,  la  stessa
Autorita' si avvale ove necessario del Sistema Informativo  Integrato
(SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio  2010,  n.
105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n.  129,
e della banca dati degli incentivi di  cui  all'articolo  15-bis  del
decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3
agosto 2013, n. 90. 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'art. 1, comma 6-quater del decreto  legge
          23 dicembre 2013, n. 145,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi  urgenti  di
          avvio del piano "Destinazione Italia", per il  contenimento
          delle    tariffe    elettriche    e    del     gas,     per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche  ed  EXPO  2015),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 23 dicembre 2013, n. 300, cosi' recita: 
              "Art. 1.  (Disposizioni  per  la  riduzione  dei  costi
          gravanti  sulle  tariffe  elettriche,  per  gli   indirizzi
          strategici   dell'energia   geotermica,   in   materia   di
          certificazione energetica degli edifici e di condominio,  e
          per  lo  sviluppo   di   tecnologie   di   maggior   tutela
          ambientale). 
              (Omissis). 
              6-quater: L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
          promuove, attraverso la  regolazione,  l'installazione  dei
          contatori  elettronici  e  provvede  affinche'  i  dati  di
          lettura dei contatori  stessi  siano  resi  disponibili  ai
          clienti in forma aggregata e  puntuale,  secondo  modalita'
          tali da consentire la facile lettura da parte  del  cliente
          dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e
          tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e
          quelli  effettivi  con  lettura  effettiva  dei  valori  di
          consumo  ogni  volta  che  siano  installati   sistemi   di
          telelettura e determinando un intervallo di  tempo  massimo
          per il conguaglio nei casi di lettura stimata.". 
              Per i riferimenti normativi al decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 192, si veda nelle note all'art. 2. 
              Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione
          delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e   2008/92/CE
          relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
          elettrica, del gas naturale e ad una procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale  di  gas  e  di  energia   elettrica,   nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE  e  2003/55/CE),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  28  giugno
          2011, n. 148, S.O.. 
              La  direttiva  2009/72/CE  del  13  luglio   2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme  comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica e che  abroga
          la direttiva 2003/54/CE, e' stata pubblicata nella GUUE del
          14 agosto 2009, n. L 211. 
              La  direttiva  2009/73/CE  del  13  luglio   2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme  comuni
          per il mercato interno del gas naturale  e  che  abroga  la
          direttiva 2003/55/CE, e' stata pubblicata nella GUUE del 14
          agosto 2009, n. L 211. 
              Il testo dell'art. 1-bis del  decreto  legge  8  luglio
          2010, n.  105  (Misure  urgenti  in  materia  di  energia),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2010, n.  158,
          cosi' recita: 
              "Art. 1-bis.  (Sistema  informatico  integrato  per  la
          gestione  dei  flussi  informativi  relativi   ai   mercati
          dell'energia elettrica e del gas) 
              1.  Al  fine  di  sostenere  la  competitivita'  e   di
          incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle
          imprese operanti nel settore dell'energia elettrica  e  del
          gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a.
          un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi
          informativi relativi ai mercati  dell'energia  elettrica  e
          del gas, basato su una banca dati dei punti di  prelievo  e
          dei dati identificativi dei clienti finali.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'Autorita' per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  emana  i  criteri  generali  per  il
          funzionamento del Sistema. 
              2. Le modalita'  di  gestione  dei  flussi  informativi
          attraverso il Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.  Tali   flussi   potranno
          comprendere  anche   informazioni   concernenti   eventuali
          inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
          sulla base di indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende acquisito. 
              3. Nel rispetto delle norme stabilite dal  Garante  per
          la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
          il trattamento dei dati personali e sensibili. 
              4. Le informazioni scambiate nell'ambito  del  Sistema,
          in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
          all'adozione  di  misure  volte  alla   sospensione   della
          fornitura nei confronti dei  clienti  finali  inadempienti,
          nel rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'  medesima  in
          materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
          dei clienti finali per i quali, ai  sensi  della  normativa
          vigente, non possa essere  prevista  la  sospensione  della
          fornitura.  Nelle  more  dell'effettiva  operativita'   del
          Sistema, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce in via transitoria le  modalita'  di  gestione  e
          trasmissione delle informazioni relative ai clienti  finali
          inadempienti all'atto  del  passaggio  a  nuovo  fornitore.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  misura
          del corrispettivo a remunerazione dei costi  relativi  alle
          attivita'   svolte   dall'Acquirente   unico   S.p.A.    e'
          determinata dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, a carico  degli  operatori  dei  settori  dell'energia
          elettrica e del gas naturale e  senza  che  questi  possano
          trasferire i relativi  oneri  sulle  tariffe  applicate  ai
          consumatori.". 
              Il testo dell'art. 15-bis del decreto  legge  4  giugno
          2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento  della
          Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  19   maggio   2010,   sulla   prestazione   energetica
          nell'edilizia   per   la   definizione   delle    procedure
          d'infrazione avviate  dalla  Commissione  europea,  nonche'
          altre  disposizioni  in  materia   di   coesione   sociale)
          convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2013, n.
          90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno  2013,
          n. 130, cosi' recita: 
              "Art. 15-bis. (Banca dati degli incentivi in materia di
          efficienza energetica e di produzione di energia  da  fonti
          rinnovabili) 
              1. Al fine di  monitorare  l'andamento,  e  i  relativi
          costi, delle attivita' connesse ai settori  dell'efficienza
          energetica  e  della  produzione  di   energia   da   fonti
          rinnovabili,  nonche'  di  prevenire   eventuali   fenomeni
          fraudolenti nella richiesta di riconoscimento  dei  diversi
          meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di
          settore,  e'  istituita  presso  il  Gestore  dei   servizi
          energetici S.p.A. (GSE) una banca  dati  nazionale  in  cui
          confluiscono  i  flussi  di  dati  relativi   ai   soggetti
          beneficiari  degli  incentivi  erogati  dal  GSE  e  quelli
          acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad
          erogare  incentivi  o  sostegni  finanziari  per  attivita'
          connesse ai  settori  dell'efficienza  energetica  e  della
          produzione di energia da fonti rinnovabili. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  sentiti  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
          Conferenza    unificata,    utilizzando    le    competenze
          istituzionali dell'ENEA, individua, con  apposito  decreto,
          le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca
          dati di cui al comma  1,  oltre  alle  opportune  forme  di
          collaborazione   e   raccordo   tra   le    amministrazioni
          interessate e il GSE, per assicurare un celere  e  compiuto
          afflusso per via telematica dei dati  in  proprio  possesso
          alla banca dati stessa, in modo  da  riscontrare  eventuali
          anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita'  di
          tali informazioni. 
              3. All'attuazione del presente articolo, dal quale  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente".