Art. 9 
 
 
                      Partenariato territoriale 
 
  1.  I  rapporti  internazionali  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  relativi  alla  cooperazione  allo
sviluppo, si svolgono  nel  rispetto  dei  principi  contenuti  nella
presente legge o in altre leggi dello Stato  o  da  esse  desumibili,
nonche' nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di
politica estera e di rapporti  internazionali  dello  Stato,  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della  Costituzione.  Ai
fini  dell'adozione  delle  leggi  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di
cooperazione e di solidarieta' internazionale sulla base  della  loro
potesta' legislativa,  le  disposizioni  della  presente  legge  sono
principi fondamentali. Resta fermo  quanto  previsto  dalla  legge  5
giugno 2003, n. 131. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  gli
enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo,
previo parere favorevole del Comitato congiunto di  cui  all'articolo
21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo,
di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni,
le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente  al
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
all'Agenzia di cui  all'articolo  17  le  attivita'  di  partenariato
territoriale, finanziate e  programmate,  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 11, commi 1 e  2,  e  dell'inclusione  delle  attivita'
stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9. 
 
          Note all'art. 9: 
              - La legge 5 giugno 2003, n. 131,  reca:  "Disposizioni
          per l'adeguamento dell'ordinamento  della  Repubblica  alla
          L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.". 
              - Il  testo  dell'articolo  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione e' il seguente: 
              "Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzioni
          degli  accordi  internazionali  e  deli  atti   dell'unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza".