Art. 9 Partenariato territoriale 1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonche' nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarieta' internazionale sulla base della loro potesta' legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi fondamentali. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attivita' di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'inclusione delle attivita' stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.
Note all'art. 9: - La legge 5 giugno 2003, n. 131, reca: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.". - Il testo dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e' il seguente: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzioni degli accordi internazionali e deli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza".