Art. 9 
 
(Interventi di estrema urgenza in materia di  vincolo  idrogeologico,
di normativa antisismica  e  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e  coreutica  -
                                AFAM) 
 
  1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma  2,  lettera
c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, costituisce "estrema urgenza", la  situazione
conseguente ad apposita ricognizione da parte  dell'Ente  interessato
che certifica come indifferibili gli interventi, anche  su  impianti,
arredi e dotazioni, funzionali: 
    a) alla messa in  sicurezza  degli  edifici  scolastici  di  ogni
ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), comprensivi di nuove  edificazioni  sostitutive  di
manufatti  non  rispondenti  ai  requisiti  di   salvaguardia   della
incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente; 
    b) alla mitigazione dei rischi  idraulici  e  geomorfologici  del
territorio; 
    c) all'adeguamento alla normativa antisismica; 
    d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 
  2. Agli interventi di cui al comma  1,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione  delle
procedure, nel  rispetto  della  normativa  europea  a  tutela  della
concorrenza: 
    a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non
si applicano i commi  10  e  10  ter  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo  n.  163  del  2006  e  le  stazioni  appaltanti  possono
prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta  di
cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
    b) i bandi di cui  al  comma  5  dell'articolo  122  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006,  sono  pubblicati  unicamente  sul  sito
informatico della stazione appaltante; 
    c) i termini di cui al comma  6  dell'articolo  122  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati; 
    d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria  possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a  cura  del  responsabile
del procedimento,  per  importi  complessivi  inferiori  alla  soglia
comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza  e
rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma  6,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno
tre operatori economici. I lavori affidati ai  sensi  della  presente
lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a  terzi
mediante sub appalto o sub contratto nel  limite  del  30  per  cento
dell'importo della medesima categoria; 
    e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di
ogni ordine e grado  e  di  quelli  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento  diretto  da
parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,  purche'
nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.