Art. 9 
 
 
                   Modalita' e tempi di escussione 
 
  1. Gli investitori garantiti, a pena di decadenza  della  garanzia,
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
del tesoro, entro 30 giorni, l'avvio della procedura di liquidazione,
anche concorsuale, della Societa'. 
  2.  Con  la  comunicazione  di  cui  al  comma  1  gli  investitori
garantiti, ove non ricorra l'ipotesi di cui al  successivo  comma  3,
possono presentare documentata richiesta per il pagamento  di  quanto
eventualmente dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  del  tesoro   che,
verificato che siano soddisfatte  le  condizioni  per  la  escussione
della garanzia, provvede al relativo pagamento entro 60 giorni  dalla
ricezione dell'istanza. Con tale  versamento  la  garanzia  cessa  di
coprire il costo dell'investimento di cui all'articolo  1,  comma  3,
del presente decreto e non e' piu' dovuto  il  corrispettivo  di  cui
all'articolo 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma
2, lettera c). 
  3. Ai fini della determinazione dell'importo oggetto di  escussione
di cui all'articolo 1, comma  2,  si  fa  riferimento  ad  un  valore
stimato di realizzo delle azioni, determinato da un collegio  di  tre
periti iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, con  oneri
a carico degli  investitori  garantiti  richiedenti  l'escussione.  I
componenti del collegio  sono  designati,  contestualmente  all'avvio
della procedura di liquidazione, anche concorsuale,  rispettivamente:
uno  dalla  maggioranza,  calcolata  sul  capitale   versato,   degli
investitori  garantiti;  uno  dalla  Societa'  o  dall'organo   della
procedura concorsuale, ovvero, in  caso  di  inerzia,  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; il presidente e' scelto dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Il  collegio  determina   altresi'
l'importo complessivo oggetto di escussione  della  garanzia  di  cui
all'articolo 1,  comma  3.  Gli  investitori  garantiti,  a  pena  di
decadenza della garanzia, presentano  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro 90 giorni dal deposito
della perizia giurata di cui al presente comma, la  relativa  istanza
di escussione della garanzia. 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato che siano
soddisfatte le condizioni per la escussione  della  garanzia  e,  ove
applicabile, siano state adempiute le formalita' di cui  all'articolo
7,  comma  3,  versa   all'investitore,   entro   60   giorni   dalla
presentazione dell'istanza di cui al comma 3, l'ottanta per cento  di
quanto determinato dal collegio dei periti ai sensi dell'articolo  1,
comma  2  e  il  totale  di  quanto  eventualmente  dovuto  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3. Con tale versamento la  garanzia  cessa  di
coprire il costo dell'investimento di cui all'articolo 1 comma 3  del
presente decreto e  non  e'  piu'  dovuto  il  corrispettivo  di  cui
all'articolo 5. 
  5.  All'esito  della  procedura  di   liquidazione   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, verificato che  siano  soddisfatte  le
condizioni per la escussione della garanzia, versa all'investitore il
differenziale rispetto a quanto  dovuto  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Su tale
differenziale sono riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso
legale. 
  6. Qualora all'esito della liquidazione,  l'investitore  riceva  un
importo superiore a quello oggetto di anticipazione di cui  al  comma
4, quest'ultimo versa al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
entro trenta giorni  dalla  data  di  relativo  incasso,  l'eventuale
eccedenza  della  anticipazione  rispetto  agli  importi   liquidati,
maggiorata degli interessi al tasso  legale,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c).