Art. 9 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. La manutenzione del quadro nazionale e delle relative specifiche
tecniche e metodologiche di  cui  agli  allegati,  che  costituiscono
parte integrante del presente decreto, e' realizzata da  un  apposito
gruppo tecnico istituito con il presente decreto presso il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti del
Ministero stesso, del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e  delle  regioni  e  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, con il  coinvolgimento  del  partenariato  istituzionale  ed
economico  e  sociale  secondo  i  ruoli  e  le  procedure   previste
dall'allegato 4 e  con  il  supporto  tecnico  dell'Istituto  per  lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). 
  2. In fase di prima applicazione ed entro un periodo di dodici mesi
dalla data di approvazione del presente  decreto,  le  operazioni  di
manutenzione di cui al  comma  1  sono  realizzate  a  partire  dalle
seguenti priorita' di lavoro: 
    a) gruppi di correlazione di cui all'art. 4, comma 5; 
    b) ambiti tipologici di esercizio di cui  all'art.  3,  comma  4,
lettera c); 
    c) referenziazione delle qualificazioni regionali ai livelli  del
quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente  e
relativa inclusione  nel  primo  aggiornamento  utile  del  «Rapporto
italiano di referenziazione delle qualificazioni  al  quadro  europeo
EQF» di cui all'accordo  in  sede  di  conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano del 20 dicembre 2012. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, le qualificazioni  regionali
saranno rilasciate ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio  2013,
n. 13, fatti salvi gli  effetti  derivanti  dalle  programmazioni  in
corso o definite nel medesimo periodo temporale. 
  4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti  e  secondo  quanto  disposto  dai
rispettivi statuti speciali. 
  6.  Il  Ministero  lavoro  e  delle  politiche   sociali   verifica
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 giugno 2015 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Poletti           
  Il Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca 
           Giannini