Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. La manutenzione del quadro nazionale e delle relative specifiche tecniche e metodologiche di cui agli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, e' realizzata da un apposito gruppo tecnico istituito con il presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti del Ministero stesso, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con il coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico e sociale secondo i ruoli e le procedure previste dall'allegato 4 e con il supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). 2. In fase di prima applicazione ed entro un periodo di dodici mesi dalla data di approvazione del presente decreto, le operazioni di manutenzione di cui al comma 1 sono realizzate a partire dalle seguenti priorita' di lavoro: a) gruppi di correlazione di cui all'art. 4, comma 5; b) ambiti tipologici di esercizio di cui all'art. 3, comma 4, lettera c); c) referenziazione delle qualificazioni regionali ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente e relativa inclusione nel primo aggiornamento utile del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» di cui all'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012. 3. Entro il termine di cui al comma 2, le qualificazioni regionali saranno rilasciate ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, fatti salvi gli effetti derivanti dalle programmazioni in corso o definite nel medesimo periodo temporale. 4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali. 6. Il Ministero lavoro e delle politiche sociali verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2015 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini