Art. 9 
 
 
                               Cumulo 
 
  1. Il credito d'imposta di cui al presente  decreto  e'  cumulabile
con l'agevolazione prevista dall'art. 24 del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134.