Art. 9 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. 2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 6, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalita' di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in allegato alla medesima circolare e' riportato l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale il Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it e del sito del Ministero (www.mise.gov.it) le modalita' di accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti. 3. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo puo' definire ulteriori modalita' di accesso in relazione alle specifiche esigenze territoriali, in conformita' ai criteri generali disciplinati con la circolare di cui all'art. 6, comma 6.