(( Art. 9 duodecies 
 
 
  Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco 
 
  1. Al fine di consentire il  corretto  svolgimento  delle  funzioni
attribuite  all'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA),   anche   in
relazione a quanto previsto dalla legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
nonche' di adeguare il numero  dei  dipendenti  agli  standard  delle
altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia
e' determinata nel numero di 630 unita'. 
  2.  Nel  triennio  2016-2018,  nel  rispetto  della  programmazione
triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, al fine di favorire una  maggiore  e
piu'  ampia  valorizzazione  della  professionalita'  acquisita   dal
personale con contratto di lavoro a tempo  determinato  stipulato  ai
sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita'
di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nonche'  di  ogni  altra
procedura  per  l'assorbimento  del  personale   in   esubero   dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei  posti  disponibili  nella
propria dotazione organica,  procedure  concorsuali,  per  titoli  ed
esami, per assunzioni a tempo indeterminato  di  personale,  con  una
riserva di posti non superiore al 50 per cento per il  personale  non
di ruolo che, alla data  di  pubblicazione  del  bando  di  concorso,
presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi,  presso  la
stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione,
negli anni 2016, 2017 e 2018, di non piu' di 80  unita'  per  ciascun
anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al  comma
1. L'Agenzia puo' prorogare, fino al  completamento  delle  procedure
concorsuali di cui al presente comma  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2017, in relazione  al  proprio  effettivo  fabbisogno,  nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente,  i
contratti di lavoro a  tempo  determinato  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in
2.750.000 euro per il  2016,  in  8.250.000  euro  per  il  2017,  in
13.750.000 euro per il 2018 e in  16.500.000  euro  a  decorrere  dal
2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti  di
cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera  b),  10-bis,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e  all'articolo
17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto.
Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio  dell'Agenzia
e non potranno superare annualmente la  somma  necessaria  a  coprire
l'onere annuale derivante dall'assunzione del  personale  di  cui  al
comma  2.  A  copertura  dell'onere  relativo  a  ciascun   anno   di
riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura  pari  al  64,57
per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera  b),
e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura
pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10,
lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  4. Il Ministro della salute, d'intesa con l'AIFA, avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, assicura il  monitoraggio  dell'onere  effettivo  derivante
dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al
comma 3. Nel caso in cui si  verifichino,  o  siano  in  procinto  di
verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra il suddetto onere  e
le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA,
e' autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi  delle
tariffe e dei diritti di cui alla  tabella  B  allegata  al  presente
decreto. 
  5. Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219, e successive  modificazioni,  il  primo  e  il  secondo
periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti  alla  data
del 1° gennaio 2015 sono aggiornate con decreto  del  Ministro  della
salute, sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto  sono  individuate,  in
misura che tiene conto delle affinita' tra le  prestazioni  rese,  le
tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonche'  tariffe
ridotte per le piccole e medie imprese, in  analogia  a  quanto  gia'
previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in
materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC  di
carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del  sito
di produzione.». 
  6. Il decreto  del  Ministro  della  salute  di  cui  al  comma  12
dell'articolo 158 del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,
come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' adottato  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  ed  e'  applicabile   dal   mese
successivo a quello della sua entrata in vigore. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La citata legge n. 190 del  2014  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'art.  35
          del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
          modificazioni: 
                "4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'art.  39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni. Con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio
          delle procedure concorsuali e le  relative  assunzioni  del
          personale  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, delle agenzie e degli  enti  pubblici
          non economici. Per gli enti  di  ricerca,  l'autorizzazione
          all'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  alle  relative
          assunzioni e' concessa, in sede di approvazione  del  piano
          triennale del fabbisogno del personale e della  consistenza
          dell'organico, secondo i rispettivi  ordinamenti.  Per  gli
          enti di ricerca di cui all'art. 1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,  l'autorizzazione  di
          cui al presente comma e' concessa in sede  di  approvazione
          dei Piani triennali di attivita' e del piano di  fabbisogno
          del personale e della  consistenza  dell'organico,  di  cui
          all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.". 
              Per il riferimento al testo del comma  7  dell'art.  48
          del decreto-legge  n.  269  del  2003,  vedasi  nelle  Note
          all'Art. 9-ter. 
              Si riporta il testo vigente del comma  2-bis  dell'art.
          30 del  citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e
          successive modificazioni: 
                "2-bis.  Le  amministrazioni,  prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria.". 
              Per il riferimento  al  testo  dei  commi  8  e  10-bis
          dell'art. 48 del decreto-legge n. 269 del  2003  vedasi  in
          Note all'Art. 9-ter. 
              Si riporta il testo vigente del comma 10  dell'art.  17
          del citato decreto-legge n. 98 del 2011: 
                "Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria 
              "10. Al fine  di  garantire  la  massima  funzionalita'
          dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla
          rilevanza e all'accresciuta complessita'  delle  competenze
          ad essa attribuite, di potenziare la  gestione  delle  aree
          strategiche  di  azione   corrispondenti   agli   indirizzi
          assegnati dal Ministero della salute e  di  realizzare  gli
          obiettivi di semplificazione e snellimento di cui  all'art.
          2, comma 1, lettera a), della legge  4  novembre  2010,  n.
          183, con decreto emanato ai sensi dell'art. 48,  comma  13,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          regolamento di organizzazione e funzionamento  dell'Agenzia
          italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro
          della salute 20 settembre 2004, n. 245, e'  modificato,  in
          modo da assicurare  l'equilibrio  finanziario  dell'ente  e
          senza alcun onere a  carico  della  finanza  pubblica,  nel
          senso: 
                a) di demandare al consiglio di  amministrazione,  su
          proposta del direttore generale, il potere  di  modificare,
          con deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 22 del  citato
          decreto  n.   245   del   2004,   l'assetto   organizzativo
          dell'Agenzia di cui all'art. 17 del medesimo decreto n. 245
          del  2004,  anche  al  fine  di  articolare  le   strutture
          amministrative di vertice in coerenza con  gli  accresciuti
          compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della
          presente  lettera  sono  sottoposte  all'approvazione   del
          Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                b)   di   riordinare   la   commissione    consultiva
          tecnico-scientifica  e  il  comitato  prezzi  e   rimborsi,
          prevedendo: un numero massimo di componenti pari  a  dieci,
          di cui tre designati dal Ministro  della  salute,  uno  dei
          quali  con  funzioni  di  presidente,  uno  designato   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze,  quattro  designati
          dalla Conferenza  Stato-regioni  nonche',  di  diritto,  il
          direttore generale dell'Aifa e il presidente  dell'Istituto
          superiore   di   sanita';   i   requisiti   di   comprovata
          professionalita'  e  specializzazione  dei  componenti  nei
          settori della metodologia di determinazione del prezzo  dei
          farmaci, dell'economia sanitaria e della  farmaco-economia;
          che le indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a
          carico della finanza  pubblica,  non  possano  superare  la
          misura media delle corrispondenti indennita' previste per i
          componenti  degli  analoghi   organismi   delle   autorita'
          nazionali  competenti  per  l'attivita'   regolatoria   dei
          farmaci degli Stati membri dell'Unione europea; 
                c) di  specificare  i  servizi,  compatibili  con  le
          funzioni istituzionali dell'Agenzia, che  l'Agenzia  stessa
          puo' rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'art.  48,
          comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003,
          stabilendo altresi' la misura dei relativi corrispettivi; 
                d) di introdurre  un  diritto  annuale  a  carico  di
          ciascun  titolare  di  autorizzazione   all'immissione   in
          commercio   per   il   funzionamento,   l'aggiornamento   e
          l'implementazione delle  funzionalita'  informatiche  della
          banca dati dei farmaci autorizzati  o  registrati  ai  fini
          dell'immissione  in  commercio,  nonche'  per  la  gestione
          informatica  delle  relative  pratiche  autorizzative,  con
          adeguata riduzione per le piccole e medie  imprese  di  cui
          alla raccomandazione 2003/361/CE.". 
              Si riporta il testo del  comma  12  dell'art.  158  del
          decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  e  successive
          modificazioni (Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e
          successive direttive di modifica)  relativa  ad  un  codice
          comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
          della direttiva 2003/94/CE), come modificato dalla presente
          legge: 
                "12. Le tariffe vigenti alla data del 1° gennaio 2015
          sono aggiornate con  decreto  del  Ministro  della  salute,
          sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto sono individuate,  in
          misura che tiene conto delle affinita' tra  le  prestazioni
          rese,  le  tariffe  relative  a  prestazioni   non   ancora
          tariffate, nonche' tariffe ridotte per le piccole  e  medie
          imprese, in analogia a quanto gia'  previsto  dall'art.  17
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  in
          materia di diritto  annuale,  applicabili  alle  variazioni
          delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle  connesse
          alla modifica del sito di produzione. A decorrere dal 2014,
          entro il mese di marzo  di  ogni  anno,  le  tariffe  e  il
          diritto annuale sono aggiornati, con le  stesse  modalita',
          sulla base delle variazioni annuali dell'indice  ISTAT  del
          costo della vita riferite al mese di dicembre. Il  Ministro
          della  salute,  su  proposta   dell'AIFA,   identifica   le
          variazioni di AIC tra loro  collegate  da  un  rapporto  di
          consequenzialita' o correlazione, alle quali non si applica
          la  tariffa  in  quanto  non  comportano  una   prestazione
          aggiuntiva da parte dell'AIFA.".