Art. 9 sexies 
 
 
Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di  beni  e  servizi  da
               parte del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le parole:  «Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici» sono sostituite dalle  seguenti:
«Autorita' nazionale anticorruzione» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano  mettono  a  disposizione  della  CONSIP   e   dell'Autorita'
nazionale  anticorruzione,  secondo  modalita'  condivise,  tutte  le
informazioni necessarie alla verifica del predetto  adempimento,  sia
con  riferimento  alla  rispondenza  delle  centrali  di  committenza
regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  455,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle  convenzioni
e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime  centrali
regionali»; 
  b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) con la procedura di cui al quarto e  quinto  periodo  della
lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica  degli  adempimenti  di
cui all'articolo 12  dell'intesa  Stato-Regioni  del  23  marzo  2005
effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale  del  rispetto
dell'adempimento di cui alla medesima lettera d).». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al testo del comma 13  dell'art.  15
          del citato decreto-legge n. 95 del 2012 vedasi  nelle  Note
          all'art. 9-ter.