(( Art. 9 octies 
 
 
Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
                          province autonome 
 
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi  di  cui  agli
articoli da  9-bis  a  9-septies  del  presente  decreto  secondo  le
procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative  norme  di
attuazione.