(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
          Esercizio dei diritti da parte degli interessati 
 
    1. I fornitori adottano idonee misure  organizzative  e  tecniche
atte a garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo  alle
richieste  avanzate  dagli  interessati  di  esercizio  dei   diritti
previsti dall'art. 7 del Codice. 
    2. Gli interessati possono esercitare i  predetti  diritti  anche
tramite il portale telematico costituito per tali finalita',  le  cui
regole di gestione ed accesso sono rimesse ad un  distinto  documento
tecnico da adottarsi successivamente alla sottoscrizione del presente
Codice. 
    3. Nella presentazione della richiesta di  esercizio  dei  propri
diritti l'interessato indica anche il codice fiscale e/o  la  partita
Iva al fine di agevolare la ricerca dei dati  che  lo  riguardano  da
parte del fornitore. 
    4. Il terzo,  al  quale  l'interessato  conferisce  per  iscritto
delega o procura, puo' trattare i dati personali acquisiti presso  un
fornitore  esclusivamente  per  finalita'  di  tutela   dei   diritti
dell'interessato, con esclusione di ogni altra  finalita'  perseguite
dal terzo medesimo. 
    5. Restano fermi i limiti previsti dal Codice per l'esercizio  da
parte dell'interessato dei diritti di rettificazione od  integrazione
nei confronti di dati personali di  tipo  valutativo,  elaborati  dal
fornitore.