Art. 9 
 
 
            Piccole imprese e organizzazioni di tendenza 
 
  1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i  requisiti  dimensionali
di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n.  300  del
1970, non si applica l'articolo  3,  comma  2,  e  l'ammontare  delle
indennita'  e  dell'importo  previsti  dall'articolo  3,   comma   1,
dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e'  dimezzato  e
non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'. 
  2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di
lucro  attivita'  di  natura  politica,  sindacale,   culturale,   di
istruzione ovvero di religione o di culto, si applica  la  disciplina
di cui al presente decreto. 
 
          Note all'art. 9: 
 
              Per il testo dell'articolo 18,  ottavo  e  nono  comma,
          della citata legge n.  300  del  1970  si  vedano  le  note
          all'articolo 1.