Art. 9 Organi tecnici nazionali e regionali 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilita' dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. Le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.