Art. 9 
 
 
                Organi tecnici nazionali e regionali 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  i  ministeri
competenti si avvalgono, in  relazione  alle  specifiche  competenze,
dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro  (INAIL),  dell'Istituto  superiore  di  sanita'
(ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del  fuoco  (CNVVF)  i  quali,
nell'ambito  delle  ordinarie  disponibilita'  dei  propri   bilanci,
possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia  di
rischi di incidenti rilevanti.  Le  Regioni  o  i  soggetti  da  esse
designati  si  possono  avvalere,  in   relazione   alle   specifiche
competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni,  degli  organi  tecnici
nazionali.