Art. 9 Fondo per rischi finanziari generali (articolo 38 della direttiva 86/635/CEE) 1. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi finanziari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita voce di conto economico.