Art. 9 
 
                Fondo per rischi finanziari generali 
              (articolo 38 della direttiva 86/635/CEE) 
 
  1. E' ammessa la costituzione di un  fondo  per  rischi  finanziari
generali destinato alla copertura dei rischi propri delle  operazioni
finanziarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale
fondo e' iscritto in apposita voce di conto economico.