Art. 9 
 
 
Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
                               Lavoro 
 
  1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni: 
    a) coordinamento della gestione  dell'Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento  dei  disabili
di cui alla  legge  n.  68  del  1999,  nonche'  delle  politiche  di
attivazione dei lavoratori disoccupati, con  particolare  riferimento
ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate  alla
cessazione del rapporto di lavoro; 
    b) definizione degli  standard  di  servizio  in  relazione  alle
misure di cui all'articolo 18 del presente decreto; 
    c) determinazione  delle  modalita'  operative  e  dell'ammontare
dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei
privati accreditati ai sensi dell'articolo 12; 
    d) coordinamento dell'attivita' della rete  Eures,  di  cui  alla
decisione di esecuzione della Commissione del 26  novembre  2012  che
attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento  europeo  e  del
consiglio del 5 aprile 2011; 
    e) definizione delle metodologie di  profilazione  degli  utenti,
allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita',  in
linea con i  migliori  standard  internazionali,  nonche'  dei  costi
standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo  18
del presente decreto; 
    f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia  per  la
coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal  Fondo  Sociale
Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; 
    g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro,  di  cui  all'articolo  13  del  presente
decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per
il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro  e  l'interconnessione  con  gli  altri  soggetti  pubblici  e
privati; 
    h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 276 del 2003; 
    i) gestione dei programmi operativi nazionali  nelle  materie  di
competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; 
    l) definizione e gestione  di  programmi  per  il  riallineamento
delle aree per le quali non siano  rispettati  i  livelli  essenziali
delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi  sia
un rischio di mancato rispetto  dei  medesimi  livelli  essenziali  e
supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non
siano stati assicurati, mediante interventi di gestione  diretta  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro; 
    m) definizione di metodologie di  incentivazione  alla  mobilita'
territoriale; 
    n) vigilanza  sui  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche'
dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003; 
    o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di  aziende
aventi unita' produttive ubicate in  diverse  province  della  stessa
regione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di  coordinamento
e  controllo  del  progetto  di  riconversione   e   riqualificazione
industriale, assistenza  e  consulenza  nella  gestione  delle  crisi
aziendali complesse di  cui  all'articolo  27  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
    p)  gestione  di  programmi  di  reimpiego  e  ricollocazione  in
relazione a crisi di aziende  aventi  unita'  produttive  ubicate  in
diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi
per l'adeguamento alla  globalizzazione  cofinanziati  con  il  Fondo
Europeo  di  adeguamento  alla  globalizzazione  (FEG),  nonche'   di
programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; 
    q)   gestione   del   Repertorio   nazionale   degli    incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30. 
  2. In aggiunta ai compiti di cui  al  comma  1,  all'ANPAL  possono
essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante  la  stipula
di apposite convenzioni con le regioni e  le  province  autonome,  in
materia di gestione  diretta  dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle
politiche attive del lavoro. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per il testo della citata legge  n.  68  del  1999,  si
          vedano le note all'articolo 1. 
              Il  testo  della  decisione  26   novembre   2012,   n.
          2012/733/UE (Decisione di esecuzione della Commissione  che
          attua  il  regolamento  (UE)  n.  492/2011  del  Parlamento
          europeo  e   del   Consiglio   per   quanto   riguarda   la
          compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e  la
          ricostituzione della rete EURES [notificata con  il  numero
          C(2012) 8548] e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  28  novembre
          2012, n. L 328. 
              Il  testo  del  Regolamento  (UE)   n.   492/2011   del
          Parlamento europeo  e  del  consiglio  del  5  aprile  2011
          relativo   alla   libera   circolazione   dei    lavoratori
          all'interno dell'Unione (codificazione) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale U.E. 27 maggio 2011, n. L 141. 
              Per  il  testo  dell'articolo  4  del  citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
          1. 
              Per il testo dell'articolo 118 della  citata  legge  n.
          388 del 2000, si vedano le note all'articolo 1. 
              Per il testo dell'articolo  12,  comma  4,  del  citato
          decreto legislativo n. 276 del  2003,  si  vedano  le  note
          all'articolo 1. 
              Si riporta il testo dell'articolo 27 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la  crescita  del
          Paese): 
              "Art. 27.  Riordino  della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi industriale complessa 
              1. Nel quadro della strategia europea per la  crescita,
          al  fine  di  sostenere  la  competitivita'   del   sistema
          produttivo nazionale, l'attrazione  di  nuovi  investimenti
          nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei  casi
          di situazioni di crisi industriali  complesse  con  impatto
          significativo  sulla  politica  industriale  nazionale,  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  Progetti  di
          riconversione   e   riqualificazione   industriale.    Sono
          situazioni   di   crisi   industriale   complessa,   quelle
          riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a
          seguito  di  istanza  della   regione   interessata,   che,
          riguardano  specifici  territori  soggetti   a   recessione
          economica e perdita occupazionale  di  rilevanza  nazionale
          derivante da: 
              una crisi di una o  piu'  imprese  di  grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
              una grave crisi di uno  specifico  settore  industriale
          con elevata specializzazione nel territorio. 
              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 
              Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
          5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181,  come  esteso
          dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si
          applica   anche   per   l'attuazione   dei   progetti    di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa  in
          materia di interventi di bonifica e risanamento  ambientale
          dei siti contaminati. 
              5. La concessione di agevolazioni per  l'incentivazione
          degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile  1989,
          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          maggio 1989, n. 181,  ivi  incluse  quelle  concesse  sotto
          forma   di   finanziamento   agevolato,   e'   applicabile,
          prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui  al  comma
          1, nonche' per gli interventi di cui  al  comma  8-bis,  in
          tutto il territorio nazionale, fatte  salve  le  soglie  di
          intervento stabilite dalla  disciplina  comunitaria  per  i
          singoli   territori,   nei   limiti   degli    stanziamenti
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione
          degli accordi di  cui  al  presente  articolo,  nel  limite
          massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. 
              8-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   con
          decreto di natura non regolamentare, da  adottare,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, disciplina le condizioni e le  modalita'  per
          l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
          articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, come  successivamente  estesi,  nei  casi  di
          situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
          individuate ai sensi del decreto di  cui  al  comma  8  che
          presentano, comunque, impatto significativo sullo  sviluppo
          dei territori interessati e sull'occupazione. 
              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   degli
          interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".