Art. 9 
 
 
                    Modifica dell'articolo 12-bis 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge  12  marzo
1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «anche in deroga a quanto previsto  dall'articolo  7,
comma 1, lettera c);» sono soppresse; 
  b) le parole: «con diritto di  prelazione  nell'assegnazione  delle
risorse» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta l'articolo 12-bis della citata legge  n.  68
          del 1999, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 12-bis. Convenzioni di inserimento lavorativo 
              1. Ferme restando le disposizioni di cui agli  articoli
          9, 11 e 12 gli uffici competenti possono  stipulare  con  i
          datori di lavoro privati tenuti all'obbligo  di  assunzione
          di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  di  seguito
          denominati soggetti conferenti, e  i  soggetti  di  cui  al
          comma  4  del  presente  articolo,  di  seguito  denominati
          soggetti  destinatari,  apposite  convenzioni   finalizzate
          all'assunzione da parte dei soggetti  destinatari  medesimi
          di   persone   disabili    che    presentino    particolari
          caratteristiche e  difficolta'  di  inserimento  nel  ciclo
          lavorativo ordinario, ai quali  i  soggetti  conferenti  si
          impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte  salve
          le convenzioni in essere  ai  sensi  dell'articolo  14  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              2.   La   stipula   della   convenzione   e'    ammessa
          esclusivamente a copertura dell'aliquota  d'obbligo  e,  in
          ogni caso, nei limiti del  10  per  cento  della  quota  di
          riserva di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  con
          arrotondamento all'unita' piu' vicina. 
              3. Requisiti per la stipula della convenzione sono: 
              a) individuazione delle persone  disabili  da  inserire
          con tale tipologia di convenzione,  previo  loro  consenso,
          effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo  di
          cui all' articolo 6, comma 3, del  decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n.  469,  come  modificato  dall'articolo  6
          della  presente  legge,   e   definizione   di   un   piano
          personalizzato di inserimento lavorativo; 
              b) durata non inferiore a tre anni; 
              c) determinazione del valore della commessa  di  lavoro
          non inferiore alla copertura, per ciascuna annualita' e per
          ogni unita'  di  personale  assunta,  dei  costi  derivanti
          dall'applicazione della parte normativa e  retributiva  dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro, nonche' dei costi
          previsti   nel   piano   personalizzato   di    inserimento
          lavorativo. E' consentito il conferimento di piu'  commesse
          di lavoro; 
              d) conferimento della commessa di lavoro e  contestuale
          assunzione delle persone disabili  da  parte  del  soggetto
          destinatario. 
              4. Possono stipulare le convenzioni di cui al  comma  1
          le cooperative sociali di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n.  381  ,  e
          successive  modificazioni,  e  loro  consorzi;  le  imprese
          sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  b),
          del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 ; i datori di
          lavoro privati non soggetti all'obbligo  di  assunzione  di
          cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in
          possesso dei seguenti requisiti: 
              a) non avere in corso procedure concorsuali; 
              b) essere in regola  con  gli  adempimenti  di  cui  al
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni; 
              c) essere dotati di locali idonei; 
              d) non  avere  proceduto  nei  dodici  mesi  precedenti
          l'avviamento lavorativo  del  disabile  a  risoluzioni  del
          rapporto di lavoro,  escluse  quelle  per  giusta  causa  e
          giustificato motivo soggettivo; 
              e) avere nell'organico almeno un lavoratore  dipendente
          che possa svolgere le funzioni di tutor. 
              5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad
          altri istituti previsti dalla presente legge, il datore  di
          lavoro  committente,  previa   valutazione   degli   uffici
          competenti, puo': 
              a) rinnovare la  convenzione  una  sola  volta  per  un
          periodo non inferiore a due anni; 
              b)  assumere  il   lavoratore   disabile   dedotto   in
          convenzione con contratto a  tempo  indeterminato  mediante
          chiamata nominativa; in tal caso il datore di lavoro potra'
          accedere al Fondo nazionale per il diritto  al  lavoro  dei
          disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle
          disponibilita' ivi previste. 
              6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti
          in convenzione  viene  effettuata  dai  servizi  incaricati
          delle attivita' di sorveglianza e controllo  e  irrogazione
          di sanzioni amministrative in caso di inadempimento. 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, da  emanarsi  entro  centoventi  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione,  sentita  la  Conferenza  unificata,  saranno
          definiti  modalita'  e  criteri  di  attuazione  di  quanto
          previsto nel presente articolo.".