Art. 9 Valutazione 1. Il SIA e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' definite dall'art. 9 del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' individuato un campione di Ambiti territoriali, corrispondente a non piu' del dieci per cento della popolazione coinvolta nella sperimentazione, in cui effettuare la somministrazione dei questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di controllo, individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, e fermo comunque restando quanto previsto all'art. 11, comma 3, l'erogazione del beneficio puo' non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato, di cui all'art. 6.