Art. 9 Servizi di accesso all'Anncsu 1. Attraverso l'Anncsu sono resi disponibili ai soggetti di cui all'art. 10 i seguenti servizi: a) consultazione ed estrazione di dati; b) verifica della rispondenza degli indirizzi a quelli contenuti nell'Anncsu; c) verifica della rispondenza degli indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat. 2. L'Istat e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' e tempi di erogazione di ulteriori tipi di servizi resi dall'Anncsu, dandone comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.