Art. 9 Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario.